Approfondimenti

Webinar VALORE EXPORT

by Fabrizio Pescatori Fabrizio Pescatori Nessun commento

SALUTI

Pasquale Ciacciarelli

Consigliere Regione LazIo

25 NOVEMBRE 2021

dalle ore 11.00 alle ore 12.00

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INTERVENTI

Carlo De Simone

Responsabile Indirect Channels SIMEST

Filippo Maria Invitti

Presidente dell’Osservatorio Internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Enzo Altobelli

CEO Profima

Il nuovo boom economico: istruzioni per l’uso

by Fabrizio Pescatori Fabrizio Pescatori Nessun commento

Come sfruttare la rinascita per espandere la propria azienda all’estero: i consulenti delle PMI si danno appuntamento il 17 novembre all’Auditorium del Massimo

Il mondo si avvia ad uscire dall’emergenza, lasciandosi gradualmente alle spalle le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. In questo quadro di «rinascita» mondiale, le PMI italiane hanno la grande opportunità di svilupparsi sui mercati esteri.
Mercati che sono pronti a recepire la produzione «made in “Italy” per la sua altissima qualità, la sua eleganza e l’attenzione ai particolari.
Tuttavia, per sapersi muovere al di fuori delle nostre frontiere non è sufficiente proporre un prodotto eccellente: occorre sviluppare un’organizzazione che sappia affrontare le sfide proposte dagli specifici mercati.
Sfide che sono di carattere finanziario, legale, fiscale e che hanno bisogno di manager altamente aggiornati e competenti.
Spesso tutto questo richiede capacità ben al di sopra delle forze di una piccola struttura operativa, di una media azienda italiana.
Come poter superare questi ostacoli ?
Come trovare in un unico momento di incontro, i consulenti adatti per riorganizzare la propria azienda?
Molto semplicemente, è possibile partecipare il 17 novembre a Roma – presso l’Auditorium del Massimo – all’evento intitolato «Il nuovo boom economico: istruzioni per l’uso» organizzato da quattro importanti player della consulenza nazionale e internazionale per le aziende.
Quattro strutture con un’esperienza pluridecennale sui mercati italiani ed esteri, quattro centri di eccellenza in cui si incontrano i migliori professionisti dei loro settori in un quadro di costante aggiornamento.
Di chi stiamo parlando?
I loro nomi sono noti:
Extero Italia, Revilaw, YourGroup e Profima.

Extero Italia: consulenza per le imprese
Extero Italia è una società in grado di offrire i migliori professionisti, dottori commercialisti, esperti nella consulenza alle imprese per la fiscalità nazionale ed internazionale, l’internazionalizzazione, nella finanza d’impresa, nelle operazioni straordinarie e nel crowdfunding per start up, nella revisione legale dei conti, nel advisory multi family office e dell’assistenza agli enti no profit.
Extero Italia è presieduta da Goffredo Hinna Danesi e nel board siedono anche il Vice Presidente Filippo Maria Invitti e il Consigliere Fabrizio Pescatori.
Revilaw: revisione legale e formazione professionale Revilaw è una società di revisione legale e di formazione professionale alla quale aderiscono oltre 70 Commercialisti e Revisori Legali ed è la prima Rete Professionale specializzata in Revisione Legale costituita sul territorio nazionale.
Revilaw mira ad offrire ai clienti il più alto livello di competenza professionale facendone una vera e propria eccellenza così da costituire un prezioso asset per la società stessa ed un alto valore aggiunto per i clienti.
La forza di Revilaw risiede nella competenza dei suoi professionisti, dotati di approfondite conoscenze tecniche e professionali poste a totale disposizione delle imprese clienti.
Revilaw è presieduta da Pier Luigi Sterzi.

YourGroup:
fractional executive

YourGroup è la prima società italiana di advisory operativa C-Level, introducendo nel nostro Paese il concetto di Fractional Executive.
Per ogni area chiave dell’azienda viene offerto il supporto operativo «on site» erogato da un team di fractional manager con lunga esperienza aziendale in società leader.
Le piccole e medie imprese sono da sempre la spina dorsale dell’economia italiana, eppure sono quasi totalmente prive di competenze manageriali. Il fractional executive rappresenta una figura manageriale esterna che entra in azienda con un rapporto costi-tempo modulare, forte di una coerenza aziendale e una visione più ampia. Non un dipendente, dunque, ma nemmeno un consulente che resta estraneo all’organizzazione collaborando solo per un breve periodo e con un obiettivo preciso. YourGroup è presieduta da Andrea Pietrini.

Profima: Finanza Agevolata,
l’Europrogettazione e la Finanza Innovativa.

Profima, è una società di Consulenza per lo Sviluppo, nasce per affiancare le piccole e medie imprese e le pubbliche
amministrazioni nella loro crescita mediante scelte strategiche necessarie all’evoluzione del business ottimizzando
gli investimenti e utilizzando strumenti come la Finanza Agevolata, l’Europrogettazione e la Finanza Innovativa.
Punto focale del Metodo Profima è la realizzazione, in collaborazione con l’imprenditore, di un piano di sviluppo industriale aziendale partendo da un’attenta e rigorosa analisi dei dati pregressi fino ad arrivare alle prospettive e all’evoluzione del settore di riferimento. Il processo di analisi della strategia è il primo passo per analizzare e valutare un’azienda prima di poter procedere con l’implementazione di nuove e più innovative leve consulenziali finalizzate alla crescita dell’attività.
Profima è presieduta da Enzo Altobelli, affiancato dal General Manager Simone Caporale.

L’evento del 17 novembre all’auditorium del Massimo
Due parole, infine, sull’evento che si terrà il 17 novembre prossimo presso l’Auditorium del Massimo.
«Si tratta di un appuntamento unico,» ci ha spiegato Filippo Maria Invitti di Extero Italia «dedicato ad imprese e professionisti, che sono riuniti fisicamente e virtualmente in un solo luogo. Il luogo adatto per trovare gli strumenti
utili in modo da vivere da protagonisti la ripresa economica dei prossimi anni.»
«Il mondo si avvia ad uscire dall’emergenza.» ha spiegato Invitti «e i mercati esteri tornano dunque ad essere un polo attrattivo per imprese e professionisti, grazie alla presenza di bandi, alla rinnovata opportunità di finanziare progetti e alla possibilità sempre più concreta di costruzione di nuovi modelli di business.
Ma per cogliere queste occasioni, per sfruttare appieno le potenzialità dei mercati e delle economie in rapida crescita occorre disporre di una ottima «cassetta degli attrezzi».»
Per i commercialisti è previsto il riconoscimento di 8 crediti formativi.

Finanziamenti agevolati e relativo cofinanziamento a fondo perduto Simest per l’internazionalizzazione: al via le nuove domande dal 28 ottobre 2021

by Fabrizio Pescatori Fabrizio Pescatori Nessun commento

L’internazionalizzazione, soprattutto dopo l’avvento della pandemia, costituisce una scelta strategica delle imprese per lo sviluppo dimensionale e l’espansione all’estero.

Per agevolare questo processo sono state incrementate le risorse del Fondo di cui alla legge n. 394/1981, gestite da Simest (risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR), con l’obiettivo di favorire la transizione digitale e verde delle PMI italiane a vocazione internazionale.

Dalle ore 9.30 del 28 Ottobre 2021 è possibile presentare le nuove domande di finanziamento agevolato (con la possibilità di pre-caricare il modulo di domanda firmato digitalmente già dal 21 ottobre) ed entro le ore 18.00 del giorno 3 dicembre 2021, salva eventuale chiusura anticipata del Fondo 394 per esaurimento delle risorse.

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato, attualmente dello 0,055%, ed è stata confermata la componente a fondo perduto, fino al 25% del finanziamento per le PMI del nord e del centro e fino al 40% per quelle del sud.

Ogni azienda potrà presentare una sola domanda di finanziamento sui seguenti tre strumenti:

  1. Transizione digitale e verde delle PMI con vocazione internazionale.

Beneficiari: PMI costituite in forma di società di capitali, con un fatturato export di almeno il 10% nell’ultimo anno o del 20% nell’ultimo biennio.

Le risorse ottenute dovranno essere destinate per una quota almeno pari al 50% a investimenti per la “transizione digitale” e per la restante quota a investimenti per la transizione verde, la crescita e l’internazionalizzazione.

Durata: 6 anni, con 2 di pre-ammortamento.

Importo massimo finanziabile: euro 300 mila che non può comunque superare il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.

Scheda-Prodotto-Transizione.docx
Allegato-1-Strumenti.pdf

  1. Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema. Finanzia: la partecipazione di PMI a un singolo evento di carattere internazionale, anche virtuale, tra: fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, per promuovere l’attività d’impresa sui mercati esteri o in Italia. Almeno il 30% del finanziamento deve essere destinato a spese digitali connesse all’evento, a meno che l’evento stesso non sia a tema digital o verde.

Importo massimo finanziabile: pari a 150 mila euro e non può comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.

Durata: 4 anni, con 1 anno di pre-ammortamento.

Scheda-Prodotto-fiere.docx
Allegato-2-Fiere.pdf
Allegato-3-Fiere.Ecommerce.pdf

  1. Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce).

Beneficiari: PMI costituite in forma di società di capitali, per la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o l’accesso a una piattaforma di terzi (market place) per la commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.

Importo finanziabile: da 10 mila euro fino a un massimo di 300 mila per una piattaforma propria e fino a un massimo di 200 mila per market place, senza comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.

Durata: 4 anni con 1 anno di pre-ammortamento.

Scheda-Prodotto-E-commerce.docx
Allegato-2-Ecommerce.pdf
Allegato-3-Fiere.Ecommerce.pdf

Per scoprire se e quanto il Tuo progetto di internazionalizzazione è finanziabile vai su:

https://exteroitalia.it/en/valutazione/

Per ulteriori informazioni:

Dott. Davide Tedeschi

cell. 393 994 28 27

Incontro sulla Georgia: Prospettive e opportunità per le imprese Italiane.

by Fabrizio Pescatori Fabrizio Pescatori Nessun commento

Il 21 Aprile 2021 presso l’Ambasciata della Georgia a Roma si è tenuto l’evento: “Incontro sulla Georgia: Prospettive e opportunità per le imprese Italiane”.

Nell’esclusiva sede dell’Ambasciata della Georgia sita in Palazzo Grazioli, sono state presentate a 10 imprese italiane, opportunamente selezionate, i settori portanti del Paese, quali settore logistico, agricoltura, energetico e delle Infrastrutture.

Ma vediamo nel dettaglio perché è importante investire in Georgia.

La Georgia è probabilmente un posto di cui non sappiamo molto, tuttavia è un Paese che andrebbe considerato sotto molti punti di vista, non a caso è stato classificato in settima posizione nell’ultimo rapporto Ease of Doing Business della Banca Mondiale.

  • Accesso a vari mercati.

Situata tra l’Europa e l’Asia sulla storica “Via della seta”, l’economia della Georgia è altamente integrata con i mercati internazionali. I regimi commerciali liberali della Georgia offrono agli investitori un’opportunità favorevole non solo per accedere ai 3,7 milioni di residenti del paese, ma anche ad altri mercati, questo grazie all’assenza di tariffe doganali e di importazione. Ad oggi, la Georgia ha firmato accordi di libero scambio con paesi della CSI che includono Ucraina, Bielorussia, Moldova, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan, nonché i suoi vicini, Turchia, Azerbaigian e Armenia.

L’accordo di associazione (“AA”) con l’UE è stato firmato e ratificato nel 2014, compreso l’accordo di libero scambio globale. Inoltre, il 27 giugno 2016 la Georgia ha firmato un accordo di libero scambio con i paesi EFTA, dando ai prodotti georgiani l’accesso esente da dazio ai mercati di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. La Georgia ha anche un accordo di libero scambio con la Repubblica di Cina (inclusa Hong Kong). Inoltre, la Georgia è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dal 2000.

Non c’è quasi nessun dazio doganale, con il 90% delle merci esente dalle tariffe di importazione, senza restrizioni quantitative. Il tempo medio per lo sdoganamento è attualmente di circa 15 minuti, uno dei più veloci ed efficienti nella CSI.

  • Regime di tassazione favorevole e Zone di libero scambio.

Il paese ha quattro zone di libero scambio (a Poti , Kutaisi #1, Kutaisi #2  e Tbilisi ).  Ma i costi nominali dei terreni e il sostegno del governo fa sì che il paese possa essere considerato quasi una grande zona franca. Dal 2017, l’imposta sugli utili delle società sugli utili reinvestiti è dello 0% e il contributo previdenziale è solo del 2%. Il regime fiscale semplificato della Georgia ha prodotto le aliquote fiscali complessive più basse al mondo.

  • Forza lavoro giovane, formata e competitiva

La Georgia offre forza lavoro giovane, altamente motivata, multilingue e ben istruita. La maggior parte della popolazione più giovane parla correntemente inglese e inoltre la Georgia ha competenze linguistiche per servire i paesi di lingua tedesca e russa. Lo stipendio mensile medio ammonta a 425 USD, che comprende impiegati operai, impiegati e dirigenti. Il tasso di disoccupazione è del 12,7%. È interessante notare che il mercato del lavoro georgiano offre forza lavoro giovane: il 56% della popolazione disoccupata appartiene alla fascia di età 20-40 anni. Inoltre, i permessi di lavoro non sono richiesti in Georgia ei cittadini di 98 paesi possono rimanere nel paese senza visto per tutto 1 anno, questo aiuta ad attrarre dipendenti professionisti da altri paesi nella regione più ampia.

La Georgia ha un codice del lavoro molto flessibile e, secondo Heritage Foundation, la Georgia è al 20° posto a livello globale nell’indice della libertà di lavoro. Tutte le convenzioni fondamentali dell’ILO vengono ratificate dalla Georgia.

Parola all’esperto.

Mark McCord è il capo del Programma di sicurezza economica dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID). Il programma quinquennale mira a sostenere la creazione di un massimo di 4.000 nuovi posti di lavoro attraverso la partecipazione a circa 600 piccole e medie imprese. Alla domanda di descrivere l’evoluzione del clima aziendale della società, McCord afferma: “La transizione della Georgia verso un sistema economico favorevole alle imprese negli ultimi 20 anni è stata a dir poco miracolosa. Ho visitato il paese per la prima volta nel 1998 … Nei 22 anni successivi, la trasformazione è stata profonda non solo in termini di classifiche internazionali, ma anche nella modernizzazione del paese. Sono stati spesi centinaia di milioni di dollari in miglioramenti alle infrastrutture, la corruzione è stata ridotta virtualmente a zero e i processi a misura di business sono stati integrati nel flusso economico”.

Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione Simest

by Fabrizio Pescatori Fabrizio Pescatori Nessun commento

Il 3 Giugno 2021 è stata deliberata la riapertura delle attività di ricezione da parte di SIMEST delle nuove domande di finanziamento agevolato per l’export e l’internazionalizzazione.

Con Simest si può accedere a liquidità a Tasso Agevolato pari allo 0,055%. Fino al 30 giugno si è esentati dal presentare garanzie e inoltre fino a fine 2021 si può richiedere una quota del finanziamento a fondo perduto, nel limite di € 800.000 di agevolazioni pubbliche complessive concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di Temporary Framework.
Con i predetti finanziamenti per l’internazionalizzazione le imprese possono coprire le spese per progetti di investimento in mercati UE o extra UE relativamente a:
• Patrimonializzazione
• Temporary Export Manager;
• E-Commerce;
• Partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni;
• Studi di fattibilità;
• Inserimento mercati esteri;
• Programmi di assistenza tecnica.

Patrimonializzazione delle imprese esportatrici (per PMI e MidCap). Simest sostiene il rafforzamento patrimoniale delle Imprese italiane con vocazione internazionale con finanziamenti fino a € 800.000.
Beneficiari: PMI costituite in forma di società di capitali, che nell’ultimo biennio abbiano realizzato all’estero almeno il 20% del proprio fatturato o almeno il 35% nell’ultimo anno.
Importo massimo finanziabile: € 800.000, fino al 50% del patrimonio netto dell’impresa.
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.
Temporary Export Manager (TEM). Simest supporta l’inserimento temporaneo di figure professionali specializzate (TEM e Temporary Digital Manager, Temporary Innovation Manager) per la realizzazione di progetti all’estero fino a € 150.000. Beneficiari: tutte le società di capitali (con almeno due bilanci depositati).
Importo massimo finanziabile: da un minimo di 25.000 fino a 150.000 €; il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 2 di pre-ammortamento.
E-Commerce. Simest finanzia lo sviluppo di soluzioni E-Commerce in Paesi esteri per la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano attraverso l’utilizzo di un market place o di una piattaforma informatica sviluppata in proprio.
Beneficiari: tutte le società di capitali (con almeno due bilanci depositati). Iniziative: Finanziamento a tasso agevolato, in regime “de minimis”, per lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce.
Importo massimo finanziabile: 450.000 € per la realizzazione di una piattaforma propria e 300.000 € per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi (in entrambi i casi l’importo minimo finanziabile è di 25.000 €); il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 di pre-ammortamento.

Partecipazione a fiere, mostre e missioni di Sistema. Simest supporta la partecipazione delle imprese a eventi di carattere internazionale {anche in Italia) e missioni di sistema per promuovere il business su nuovi mercati.
Beneficiari: PMI e Grandi Imprese. Finanziamento a tasso agevolato delle spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e spese per consulenze connesse alla partecipazione a fiere/mostre in Paesi esteri; sono finanziabili anche le spese sostenute per la partecipazione a fiere internazionali in Italia.
Importo massimo finanziabile: € 150.000; il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi dell’ultimo esercizio.
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 12 mesi di preammortamento.

Studi di fattibilità. Simest finanzia studi di fattibilità collegati a investimenti esteri sia commerciali che produttivi.
Beneficiari: tutte le imprese (con almeno due bilanci depositati). Finanziamento a tasso agevolato delle spese di personale e di trasferta per studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o commerciali in Paesi esteri.
Importo massimo finanziabile: 200.000 € per studi collegati a investimenti commerciali e 350.000 € per studi collegati a investimenti produttivi; il finanziamento può coprire il 100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 15% del fatturato medio dell’ultimo biennio.
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento.

Programmi di inserimento sui mercati esteri. Simest agevola l’ingresso in nuovi mercati finanziando l’apertura di strutture commerciali permanenti.
Beneficiari: tutte le imprese (con almeno due bilanci depositati).
Iniziative: Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione di uffici, show room, negozi, corner, centri di assistenza post vendita in un Paese estero e relative attività promozionali; sono agevolabili anche le spese per la realizzazione di un magazzino e un centro di assistenza post vendita anche in Italia se accessori al programma di internazionalizzazione.
Importo massimo finanziabile: da un minimo di 50 mila euro fino a 4 milioni di euro; il finanziamento può raggiungere il 100% del totale preventivato e non può superare il 25% del fatturato medio dell’ultimo biennio.
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.

Programmi di assistenza tecnica. Simest sostiene la formazione del personale nelle iniziative di investimento estere.
Beneficiari: tutte le imprese (con almeno due bilanci depositati).
Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la formazione del personale in loco per iniziative di investimento in Paesi esteri e l’assistenza post vendita collegata a un contratto di fornitura.
Importo massimo finanziabile: 300.000 €, per assistenza tecnica destinata alla formazione del personale in loco e 100.000 €, per assistenza tecnica post vendita collegata a un contratto di fornitura; il finanziamento può coprire fino al 100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 15% dei ricavi medi dell’ultimo biennio.
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento.
Per maggiori informazioni contatta: f.invitti@exteroitalia.it ; g.perrotta@exteroitalia.it www.exteroitalia.it

Perché il rapporto tra la fiscalità interna e quella estera è parte integrante di un processo di internazionalizzazione.

by Fabrizio Pescatori Fabrizio Pescatori Nessun commento

Da anni ci sono paesi come gli Emirati Arabi Uniti che sono percepiti come un paradiso fiscale a cui approdare per sfuggire a quella che è ritenuta la rapacità del fisco nostrano.

Sicuramente gli Emirati Arabi Uniti (come per altro altri paesi, talvolta anche intra UE) vantano un trattamento fiscale invidiabile rispetto all’Italia, ed hanno servizi che onestamente non possono essere ritenuti inferiori a quelli italiani, e infrastrutture anche superiori. Certamente la ridotta popolazione ed una superficie del paese contenuta agevola conseguire tali risultati.

Tuttavia, è importante pianificare correttamente l’approccio a tali tipi di realtà per evitare contraccolpi (taluni le chiamerebbero: ritorsioni) di tipo fiscale in patria. Quindi un esame attento e soprattutto intellettualmente onesto dell’attività che si vuole andare a svolgere in tali aree è doveroso, perché l’imprenditore può anche assumersi dei rischi (anzi è nella natura stessa di fare impresa l’assunzione di rischi, compresi quelli legati all’interpretazione ed applicazione delle norme di natura fiscale), ma ciò deve essere fatto in modo consapevole. Quindi il primo invito è quello di fare riferimento a professionisti esperti di fiscalità cross border, di non farsi incantare da sirene che pontificano situazioni prive di rischi ed assenza di oneri o di investimenti.

Per comprendere meglio il senso di quello che si vuole rappresentare è necessario ricordare come l’andamento della globalizzazione sia progressivamente mutato in questi ultimi anni con: (i) il riaffacciarsi di spiriti nazionalistici, (ii) la ricomparsa di dazi doganali, (iii) la creazione di ulteriori barriere non dogali (ovvero la richiesta di particolari certificazioni o di requisiti specifici dei prodotti da importare/esportare), (iv) il crescere dei costi di produzione dei paesi in via di sviluppo, come la Cina (sia in termini di salari, che di oneri indiritti per la protezione dell’ambiente e dei lavoratori), etc.

Molte di queste manovre sono state realizzate dagli stati più ricchi per proteggere la loro economia interna ovviamente a discapito dei paesi in via di sviluppo. Per contro questi ultimi hanno adottato a loro volta strumenti protezionistici diretti od indiretti ed incentivato lo sviluppo del proprio mercato interno (si pensi, per esempio, al blocco delle importazioni da parte della Cina dei rifiuti dai paesi più ricchi, per produrre materia prima seconda). Il tutto potrebbe avere generato a livello macroeconomico quello che è definito un gioco a somma zero, ma per le singole imprese tali operazioni hanno avuto implicazioni importanti sul proprio core business.

Infatti, abbiamo assistito da un lato ad un reshoring di alcune specifiche attività (cioè il riportare in patria le attività che erano state delocalizzate per meri vantaggi legati ai ridotti costi di produzione all’estero), e dall’altro la necessità di rivedere ciò che si intende comunemente come attività di internazionalizzazione.

Oggi, proprio per questa situazione, l’attività di export, che è la base delle attività di internazionalizzazione, pur rappresentando uno dei principali pilastri dell’economia nazionale, forse non è più l’attività maggiormente remunerativa delle PMI Italiane. Resta indubbiamente il punto di partenza, ma una impresa con reale vocazione internazionale deve necessariamente prendere in considerazione l’ipotesi di impiantare una parte della propria attività all’estero per seguire i suoi mercati. Questo perché è più semplice commercializzare come soggetto locale piuttosto che come “straniero”, si abbattono i costi relativi ai dazi, i costi di trasporto, i tempi del delivery, si instaurano legami maggiormente solidi con i propri fornitori e clienti dei mercati di esteri di riferimento, non si è assoggettati a ritenute alla fonte (withholding taxes).

Ecco quindi, che sorge la necessità di analizzare anche la componente fiscale transnazionale dello sviluppo del proprio business model.

Nel caso degli Emirati Arabi Uniti, che per loro collocazione geografica e vocazione infrastrutturale sono a tutti gli effetti una piattaforma logistica globale, è essenziale valutare compiutamente la strutturazione di una unità locale dotata delle necessarie autonomie funzionali per garantirsi un corretto place of effective management. Attenzione, non si tratta di un concetto applicabile esclusivamente ad una entità giuridica di proprietà italiana collocata negli UAE, è un concetto fiscale che si applica a tutte quelle situazioni in cui non vi sia una indipendenza dell’unità estera, a prescindere che questa sia collocata o meno in un paese a fiscalità privilegiata.

Spesso si dimentica che la fiscalità di uno stato è l’esercizio della propria potestà sui propri residenti fiscali, e che per uno stato è del tutto irrilevante che il contribuente paghi imposte all’estero su quanto ivi produce, salvo che non sussistano accordi convenzionali con tali paesi e non ricorrano specifiche condizioni. In assenza di queste due fattispecie lo Stato ha il legittimo diritto di esercitare la sua imposizione fiscale sui redditi anche realizzati all’estero, in particolare quando il place of effective management è riconducibile al territorio italiano.

La creazione di una realtà all’estero implica però anche la necessità di instituire e formalizzare delle policy aziendali chiare per quanto attengono quelli che sono i c.d. costi di trasferimento, per definire quanto e come dell’utile che si realizza lungo l’intera catena del valore attraverso la società Italiana e quella estera deve essere ripartito tra i due stati dove le due società sono residenti. Si tratta di quello che è noto come Transfer Price, anche in questo caso è necessario il supporto di un professionista competente in materia per poter realizzare un documento che i requisiti necessari per poter essere validamente opposto in sede di verifica fiscale.

Pertanto oltre alle ordinarie tematiche che l’azienda deve affrontare quando va all’estero, in termini per esempio di regole di fatturazione (si pensi ad uno straniero che viene in Italia e si deve confrontare con la fattura elettronica, che al mondo è utilizzata da pochi paesi; o con la PEC che è un fenomeno solo Italiano), di IVA locale o di bilancio. È necessario che venga preso atto in modo consapevole quali altre attività dovrà sviluppare per poter beneficiare legittimamente con la propria società estera dei benefici fiscali propri di quei paesi dove si andrà ad insediare.

Ovviamente si tratta di un processo da pianificare, non sarà necessario attuarlo integralmente sin dall’inizio, ma potrà essere implementato mano a mano che l’azienda trova conferma della bontà dell’iniziativa di internazionalizzazione. Infatti, in fase di startup, quando vi sono solo costi e pochi ricavi diviene di secondaria importanza se vi è una attrazione del reddito (che non vi sarebbe) da parte del fisco italiano, ma indubbiamente la situazione cambia con il crescere del business all’estero e quindi va gestita.

In effetti la questione più importante è la gestione proattiva e progressiva, anche sotto il profilo fiscale, di un processo di internazionalizzazione, anche perché le regole come ben sappiamo non sono immutabili e ciò che era corretto od efficiente come struttura societaria/fiscale in un dato momento, a distanza di tempo può non esserlo più. Anche in tal caso il supporto di una struttura professionale che possa valutare periodicamente la correttezza di talune scelte organizzative ed anche di business model è essenziale per una gestione proficua della propria attività internazionale.

Liban Ahmed Mohamed Varetti

Founding Partner

EXTERO ITALIA Advisory & Consulting

Strumenti di wealth management: il fondo patrimoniale finalità, disciplina e limiti

by Fabrizio Pescatori Fabrizio Pescatori Nessun commento

Tra gli strumenti di wealt management volti a soddisfare prioritariamente legittime esigenze di segregazione, uno dei più noti e fino ai tempi recenti più diffusi è il fondo patrimoniale tra i preferiti per assicurare da possibili aggressioni patrimoniali il futuro della media “famiglia italiana”. Gli arresti della giurisprudenza recente sembrano tuttavia limitarne significativamente l’ambito applicativo ai citati fini.

Il termine wealth managementè d’uso nella individuazione dell’insieme degli strumenti resi disponibili dall’ordinamento per adottare mirati interventi di pianificazione patrimoniale-strategica volti a soddisfare varie tipologie di esigenze riconducibili essenzialmente a fattori personali, economici e socio-politico-ambientali.

Tra i bisogni sempre più sentiti, ruolo primario è rivestito dall’interesse alla segregazione, vale a dire alla  “separazione” di parte del patrimonio principalmente allo scopo di preservarlo e sottrarlo da possibili aggressioni di creditori, incluso l’Erario, e dalle conseguenze di responsabilità anche di natura patrimoniale che possono derivare dallo svolgimento dell’attività lavorativa in ragione di eventuali danni causati a terzi. Al riguardo si pensi ai possibili rischi cui può incorrere l’imprenditore o il manager per violazioni, spesso anche inconsapevoli, delle vigenti disposizioni normative (i.e. ambientali, salute sul lavoro, riciclaggio ecc.) si pensi altresì alle responsabilità dei professionisti (i.e. responsabilità medica), o anche degli alti dirigenti sia pubblici che privati (i.e. il danno erariale o comunque il danno economico cagionato all’entità giuridica per la quale si lavora ed ai suoi soci/titolari).

Gli strumenti di wealth management presentano peculiarità tali per cui la selezione dello strumento da adottarsi nel caso di specie deve essere valutata in funzione delle concrete esigenze e della specifica situazione personale e patrimoniale del soggetto interessato e ciò anche in considerazione dei costi di varia natura, occasionali e/o ricorrenti, che l’adozione di tali strumenti può comportare (si pensi alla necessità in taluni casi di ricorre al notaio o ai possibili profili impositivi di talune fattispecie).

Prima di entrare nel dettaglio dello specifico strumento “fondo patrimoniale”, che sicuramente ha rappresentato fino a pochi anni or sono uno dei più utilizzati con finalità di segregazione patrimoniale, si impone una considerazione di carattere generale, vale a dire che l’effetto segregativo trova legittimazione nell’ordinamento nazionale, solo in relazione a specifici istituti e solo a determinate condizioni, vale a dire  limitatamente alla tutela di interessi meritevoli superiori, qualificati tali  dall’ordinamento stesso.

Nel caso della costituzione del fondo patrimoniale la segregazione è motivata dalla funzione dei beni o dei diritti  ad esso vincolati a garanzia del soddisfacimento dei bisogni della famiglia (art. 167 c.c. e seguenti).

Costituisce infatti principio fondamentale del nostro sistema ordinamentale positivo la previsione recata dall’art. 2740 del codice civile secondo la quale “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” previsione che trova correlata tutela nell’azione revocatoria che il creditore può intraprendere per far dichiarare l’inefficacia a suo pregiudizio degli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal  debitore (art. 2901 del codice civile).

Il fondo patrimoniale, la cui disciplina è stata introdotta con la riforma del diritto di famiglia del 1975 in sostituzione del precedente istituto del patrimonio familiare, può essere costituito da ciascuno o da entrambi i coniugi (anche prima che sia contratto il matrimonio) per atto pubblico, e quindi con l’intervento del notaio, o da un terzo sempre per atto pubblico o anche per testamento. Per effetto della recente riforma, l’istituto trova applicazione anche nell’ambito delle unioni civili (alle cui parti deve d’ora in avanti farsi anche riferimento quando per semplicità ci si riferisce ai coniugi).

Nel caso di costituzione ad opera di un terzo o di uno solo dei coniugi, la relativa costituzione è subordinata alla accettazione da parte dei coniugi o dell’altro coniuge. Inoltre, a pena di inopponibilità ai terzi, è previsto che venga data pubblicità all’istituzione del fondo patrimoniale tramite annotazione a margine dell’atto di matrimonio e tramite trascrizione nei registri immobiliari del vincolo sui beni oltre che del trasferimento dei diritti immobiliari, se previsto nell’atto istitutivo; nel caso di titoli di credito la costituzione del vincolo deve essere annotata sul titolo e sul registro dell’emittente.

Possono essere destinati al fondo patrimoniale solo beni immobili o diritti reali, beni mobili registrati (veicoli, natanti e aeromobili) e titoli di credito, purché resi nominativi. Vi possono rientrare in sostanza quei beni che costituiscono nella generalità dei casi la ordinaria forma di investimento dei risparmi familiari; anche i beni oggetto di comunione legale possono essere destinati al fondo patrimoniale. Non essendovi specifiche preclusioni, è pacifico in dottrina che si possa accedere alla costituzione di più fondi patrimoniali volti a soddisfare i bisogni di una stessa famiglia.

Il fondo patrimoniale ha la natura di un patrimonio separato finalizzato alla tutela della sicurezza economica della famiglia legittima ed al soddisfacimento dei relativi bisogni, intendendosi con ciò il mantenimento, le esigenze di vita e lo sviluppo della famiglia c.d. “nucleare” (i coniugi ed i soggetti al cui mantenimento la coppia è obbligata).

Per quanto attiene ai profili inerenti l’amministrazione dei beni che compongono il fondo patrimoniale, trova applicazione in generale la disciplina della comunione legale tra coniugi. In particolare la gestione e la titolarità dei beni vincolati nel fondo spetta ad entrambi i coniugi, a prescindere dalla titolarità del diritto di proprietà, con l’obbligo di utilizzare i beni del fondo e i relativi frutti a vantaggio esclusivo della famiglia: l’amministrazione del fondo patrimoniale deve essere sempre finalizzata a realizzare la destinazione funzionale normativamente prevista, vale a dire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. In pratica entrambi i coniugi posso operare disgiuntamente rispetto all’ordinaria amministrazione mentre per taluni atti, fatta salva specifica difforme pattuizione recata nell’atto istitutivo, occorre il consenso di entrambi (i.e. alienazioni, ipoteche, pegno, vincoli) con autorizzazione giudiziale, anche questa derogabile in sede istitutiva (cfr. Cass. n. 22069/2019) nel caso vi siano figli minori.

La dottrina tende a qualificare in generale come atti di straordinaria amministrazione quelli che si rendano necessari a fare fronte a bisogni straordinari della famiglia e che comportano variazioni sul normale godimento dei beni che ne sono oggetto e/o l’alterazione della consistenza originaria del fondo.

Costituiscono cause di cessazione del fondo patrimoniale la morte di uno dei coniugi, il divorzio e l’annullamento del matrimonio, in presenza di figli minori, al verificarsi delle citate cause, la cessazione del fondo avverrà al raggiungimento della maggiore età del più giovane dei figli. In assenza di figli minori il fondo può cessare anche per volontà dei coniugi e dell’eventuale terzo che abbia partecipato alla relativa costituzione. Per la cessazione sono previste forma di pubblicità analoghe a quelle previste in sede di costituzione.

Sotto il profilo impositivo occorre distinguere l’imposizione applicabile all’atto della costituzione del fondo e quella applicabile nella duranta del fondo. La costituzione del fondo patrimoniale è inquadrabile tra gli atti di disposizione a titolo gratuito, in quanto tali non rilevanti ai fini dell’imposizione sui redditi salvo il caso in cui il disponente non sia un imprenditore che ponga in essere atti di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Rispetto all’imposizione indiretta all’atto della costituzione del fondo, la tassazione sarà differente a seconda i) di chi è il disponente,  ii) della circostanza che vi sia trasferimento o meno della proprietà o di un diritto reale e iii) della differente natura dei beni che ne costituiscono oggetto, circostanze tutte che incideranno sulla eventuale applicazione dell’imposta di donazione o successione e sulla quantificazione delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo.

Per quanto attiene alla tassazione applicabile durante la vita del fondo, i relativi redditi sono imputati in parti uguali ai coniugi e quindi tassati in relazione alla natura del reddito che ne deriva, a prescindere dalle quote di effettiva proprietà (art. 4 c.1. lettera b) del D.P.R. n. 917/86).

Venendo alla efficacia segregativa della costituzione del fondo patrimoniale rispetto alla possibilità di aggressione dei beni che ne fanno parte, occorre distinguere la posizione dei creditori anteriori rispetto a quella dei creditori successivi alla costituzione del fondo stesso.

I creditori anteriori, entro 5 anni dall’atto di istituzione fondo patrimoniale possono esperire l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 e 2903 c.c.) ma è onere del creditore provare che l’atto ha provocato un pregiudizio alle proprie ragioni di credito e che il debitore conoscesse il pregiudizio che recata alle ragioni del creditore (si ricordi che ai fini della revocatoria ordinaria la costituzione del fondo è considerato atto a titolo gratuito).

In ragione di una recente modifica normativa introdotta nel 2015, e che a giudizio di molti interpreti ha fatto perdere interesse per l’istituto, il creditore anteriore alla costituzione del fondo che se ne ritenga pregiudicato ha la possibilità di porre in essere l’esecuzione forzata “…. ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto…” (cfr. art. 2929 bis c.c.).

Per quanto riguarda i creditori posteriori alla istituzione del fondo patrimoniale l’articolo 170 del c.c. dispone che “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

Quindi il legislatore ammette l’effetto segregativo rispetto alle aggressioni dei creditori che hanno concesso credito ai coniugi per ragioni estranee al soddisfacimento di bisogni della famiglia (l’onere della prova grava sui coniugi). Mentre possono aggredire il fondo con azioni esecutive i creditori dei coniugi per debiti contratti per fare fronte a bisogni della famiglia.

L’efficacia segregativa dell’istituzione del fondo patrimoniale ha trovato un vero arresto nell’orientamento ormai ricorrente della recente giurisprudenza che sta interpretando come contratte per i bisogni della famiglia anche le obbligazioni scaturenti dalla attività lavorativa dei coniugi, in considerazione della circostanza che l’attività lavorativa è normalmente finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Con specifico riferimento alle obbligazioni fiscali taluna giurisprudenza di merito ha affermato che anche i debiti fiscali contratti nello svolgimento della professione devono intendersi contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia anche se la giurisprudenza di legittimità, aggiustando parzialmente “il tiro” ha precisato che un debito fiscale contratto nello svolgimento della professione non può dirsi contratto per bisogni della famiglia se non si sia prima escluso che derivi da esigenze di natura voluttuaria o speculativa (Cass. N. 21396/2015 Cass. 2018/16176). In tema di debiti di natura tributaria la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’elemento discriminante non è tanto la natura dell’obbligazione quanto il suo fatto generatore e la relativa correlazione con il carattere familiare del bisogno da soddisfare.

In conclusione, la circostanza che la recente giurisprudenza abbia ricondotto i debiti contratti nello svolgimento della attività lavorativa tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia comporta un ampliamento enorme dei casi di aggredibilità del fondo anche decorsi i termini di prescrizione dell’azione revocatoria e di fatto riduce al solo caso di debiti contratti per esigenze di natura voluttuaria, speculativa e di investimento l’effetto segregativo, con riduzione notevole dell’interesse ad accedere a tale istituto, quanto meno ai predetti scopi.

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Maria Rosaria Leccese

Founding Partner

EXTERO ITALIA Advisory & Consulting

LA TASSAZIONE NELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI INTERNAZIONALI

by Fabrizio Pescatori Fabrizio Pescatori Nessun commento

L’imposta sulle successioni e donazioni in Italia è stata reintrodotta dall’art. 2 comma 47 del D.L. 262 del 3 ottobre 2006 (conv. dalla L. n. 286 del 24 novembre 2006) che ha richiamato per la regolamentazione della materia il D. Lgs. n. 346 del 31/10/1990 (TUS).

Tale norma prevede come criterio generale che l’imposta sulle successioni e sulle donazioni venga applicata ai trasferimenti di beni e diritti a causa di morte o per atto di liberalità tra vivi.

L’art. 2 del TUS detta individua i criteri che qualificano la c.d. “territorialità dell’imposta”, vale a dire gli elementi che dovranno ricorrere affinchè l’imposta sia dovuta in Italia.

Più in particolare, il comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 346/90 prevede che “l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorchè esistenti all’estero(definizione che di fatto sancisce il criterio della taxation c.d. worldwide).

Il comma 2 dell’art. 2 cit. prevede poi, per i soggetti non residenti, che “se alla data di apertura della successione (o a quella della donazione) il defunto (o il donante) non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni ed ai diritti ivi esistenti.”

Dunque il criterio generale , previsto dai primi due commi dell’art. 2, è quello per cui:

  1. Se il defunto è residente in Italia al momento dell’apertura della successione (ossia al momento del decesso) l’imposta sarà dovuta secondo il c.d. criterio “worldwide”, ossia la tassazione colpirà tutti i beni e diritti che ricadono nell’asse ereditario, a prescindere da dove gli stessi si trovino (dunque sia in Italia che all’estero).
  2. Se invece il defunto è residente all’estero al momento dell’apertura della successione, la stessa rileverà in Italia limitatamente “ai beni ed ai diritti ivi esistenti”.

A nulla rileverà invece la residenza dei beneficiari della successione.

Il comma 3 del medesimo art. 2 cit., dettando una presunzione assoluta, prevede ancora che si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:

a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;

b) le azioni o quote di società nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale;

c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);

d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;

e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato;

f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;

g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.

Alla luce delle disposizioni analizzate si può concludere dunque che il principio normativo di base è quello per cui la tassazione dell’asse ereditario di un soggetto residente in Italia, quale che sia la sua cittadinanza, è assoggettato alle norme sopra indicate con la conseguenza che l’imposta di successione colpirà l’intero patrimonio del de cuius in Italia, a prescindere da dove i beni e/o i diritti siano territorialmente ubicati.

Tale principio generale può tuttavia comportare casi di doppia tassazione sull’attivo ereditario.

Immaginiamo il caso di un cittadino straniero, residente in Italia al momento dell’apertura della successione, nel cui asse ereditario siano inclusi:

  1. Da un lato beni immobili in Italia, denaro su un conto corrente in Italia, partecipazioni in società italiane nonché fondi di investimento emessi da soggetti italiani;
  2. Dall’altro lato beni immobili in Francia e in Argentina e esistenza di un conto corrente in Svizzera.

I principi normativi generali prima enunciati comportano che saranno assoggettati ad imposta di successione in Italia, come detto, tutti i beni compresi nell’asse ereditario, prescindendo dal luogo in cui gli stessi si trovino.

Tuttavia, un “limite” a questo criterio della tassazione c.d. worldwide è dato:

  • da un lato dall’art. 26 del  D. Lgs. n. 346 del 31/10/1990, che prevede la detrazione dall’imposta dovuta in Italia, di quanto già pagato in uno Stato Estero in relazione ai beni esistenti in tale stato estero;
  • e dall’altro dalle convenzioni contro le doppie imposizioni che, in materia di successioni e donazioni, l’Italia ha stipulato con soli 7 Paesi (Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Danimarca, Svezia, Grecia e Israele)

Tornando dunque all’esempio precedente, se da un lato è palese che i beni che abbiamo detto situati in Italia (quelli di cui al punto n. 1) saranno assoggettati ad imposizione secondo le norme di diritto italiano prima illustrate, dall’altro andranno invece fatti conteggi e approfondimenti particolari per i beni di cui al punto n. 2) in relazione ai quali, nel caso specifico:

  • l’immobile situato in Francia andrà assoggettato ad imposizione secondo le norme contenute nella Convenzione Italia – Francia;
  • l’immobile situato in Argentina sconterà l’imposta sia nel paese in cui si trova che anche in Italia, nei limiti (ai sensi del cit. art. 26) in cui l’imposta qui calcolata sia superiore a quella pagata in Argentina, e detraendo conseguentemente dall’imposta “italiana” l’importo versato nell’altro paese;
  • il conto corrente svizzero sarà anch’esso assoggettato ad imposizione nei limiti (ai sensi dell’art. 26) in cui l’imposta qui calcolata sia superiore a quella pagata in Argentina, e detraendo conseguentemente dall’imposta “italiana” l’importo versato nell’altro paese.

Se volessimo invece ipotizzare la tassazione che andrebbe a colpire l’asse ereditario di un soggetto (de cuius)  NON residente in Italia ma proprietario di beni che invece, comunque, devono essere assoggettati a tassazione in Italia (ad esempio un cittadino residente in Russia che possiede sia un immobile che delle quote di una srl in Italia), l’imposta di successione sarà qui in Italia dovuta sulla base della dichiarazione che dovrà essere presentata relativamente ai beni “nazionali”.

LA CONVENZIONE ITALIA FRANCIA: UN CASO CONCRETO

Con risposta ad istanza di interpello n. 206 del 9 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per ricapitolare gli aspetti salienti della Convenzione Italia Francia relativamente ad aspetti che investono gli immobili e più in generale la lex successionis applicabile.

Il documento di prassi richiama preliminarmente il Regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento Europeo del 4 luglio 2012, che prevede un criterio generale per l’individuazione della c.d. lex successionis stabilendo che la stessa coincide con quella del paese in cui il de cuius aveva la propria residenza abituale al momento dell’apertura della successione.

Quindi da un punto di vista civilistico l’individuazione di tutte le norme che regolano la devoluzione dell’eredità dovrà compiersi sulla base dell’apparato normativo del paese in cui il de cuius ha avuto la sua ultima residenza.

Da un punto di vista fiscale si dovrà invece far riferimento alla citata Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di successione e donazione, che è stata ratificata in Italia con L. n. 708 del 14 dicembre 1994.

Venendo all’oggetto dell’interpello qui in esame il caso prevedeva l’apertura di una successione in Francia per la morte di un soggetto ivi residente e nel cui asse ereditario era anche presente un immobile in Italia.

Beneficiario del bene era la moglie (la cui residenza non interessa per i fini in questione).

L’art. 5 della Convenzione in oggetto prevede che: “I beni immobili che fanno parte di una successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e che sono situati nell’altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato”.

Dunque, per ciò che riguarda il bene immobile sito in Italia occorrerà far riferimento alla legislazione italiana, la quale sul punto, anche a seguito della reintroduzione dell’imposta di successione operata dal decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, prevede che per il coniuge ed i parenti in linea retta l’aliquota da applicare è del 4% sul valore complessivo netto dei beni eccedente per ciascun beneficiario la franchigia di 1 milione di euro.

Per la determinazione dell’imposta dovuta su tale immobile troverà dunque applicazione, ai fini fiscali, la normativa italiana. Di contro, per l’individuazione civilistica dei soggetti che ricadono nel concetto di coniuge e parenti in linea retta occorrerà rifarsi alla lege civile francese.

Quindi nel caso di specie, in relazione all’asse ereditario compreso “nella territorialità italiana”, ossia l’immobile di cui si è detto, andrà conteggiata l’imposta tenendo conto che l’erede unico (la moglie) ha un grado di parentela che consente di avere una franchigia sino ad euro un milione.

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Goffredo Hinna Danesi

Founding Partner EXTERO ITALIA

Advisory & Consulting Coop Stp

Gli strumenti agevolati Simest per l’internazionalizzazione delle imprese

by Fabrizio Pescatori Fabrizio Pescatori Nessun commento

In questo periodo caratterizzato da profondi cambiamenti è stato avviato un forte programma di armonizzazione, riorganizzazione e finanziameto alle attività estere della nostra economia, che finalmente è entrato a pieno titolo negli “Interessi Nazionali” da proteggere.

Uno degli attori del Piano per l’Estero varato dal paese è il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Gruppo CDP), che attraverso le sue controllate SACE S.p.A. e SIMEST S.p.A. si occupa di emettere assicurazioni ed erogare finanziamenti in favore delle imprese che superano i nostri confini nazionali con le loro produzioni.

In particolare, la Simest sostiene le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione nei mercati extra UE, e finalmente, dal 6 agosto 2020 può intervenire anche sugli investimenti diretti verso altri stati dell’Unione Europea, colmando così un gap con le altre agenzie governative europee.

 Inoltre, grazie al via libera della Commissione Europea, è stata aumentata, dalla seconda metà di settembre, la quota a fondo perduto fino al limite di 800 mila euro del finanziamento concesso alle aziende.

In questa opera di armonizzazione lo Stato, principalmente attraverso la Simest S.p.A. gestisce l’erogazione dei finanziamenti alle imprese che esportano. Si tratta di strumenti eterogenei che abbracciano la quasi totalità dei fabisogni di una impresa; infatti, si passa da agevolazioni per la patrimonializzazione, alle spese sostenute per l’inserimento in mercati esteri, dai finanziamenti per l’assuzione di Temporary Export Manager al finanziamento del potenziamento dell’e-commerce.

I suddetti strumenti, potenziati con il fondo perduto, si sono rilevati – in questo periodo – molto attrraenti per le imprese tant’è che dal 1 gennaio al 21 ottobre 2020 sono state presentate circa 12.600 domande pari ad un controvalore di euro 3,9 miliardi a fronte delle 870 operazioni finanziate da Simest nell’anno precedente, per un valore complessivo di euro 290 milioni.

Ricordiamo i seguenti Finanziamenti per l’Internazionalizzazione di Simest che hanno avuto un’enorme successo tra le imprese, ossia:

  1. Patrimonializzazione;
  2. Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema;
  3. Inserimento Mercati Esteri;
  4. Temporary Export Manager;
  5. E-Commerce;
  6. Studi di Fattibilità;
  7. Programmi di Assistenza Tecnica.

I suddetti strumenti prevedono un finanziamento, al tasso agevolato – fino al 31/12/2020 – dello 0,059% annuo, con la possibilità di chiedere fino al 50% del finanziamento quale contributo a fondo perduto (nel limite di € 800.000 di aiuti di stato ricevibili). 

Di seguito vengono riportate le principali novità previste per ogni strumento che ne hanno decretato il successo:

  1. Patrimonializzazione delle imprese esportatrici
  2. accesso allo strumento anche per le MidCap;
  3. importo massimo finanziabile 800.000 euro che può essere richiesto anche senza una specifica destinazione d’uso;
  4. riduzione del parametro del fatturato export come requisito di accesso: 20% nell’ultimo biennio o 35% nell’ultimo anno;
  5. maggiore accessibilità attraverso l’aumento del livello di solidità patrimoniale massimo per l’accesso allo strumento: 2,00 per società industriali e 4,00 per le società commerciali;
  6. richiesta di garanzie modulate in funzione dello scoring per tutti i richiedenti (ferma restando la possibilità di richiedere l’esenzione dalle garanzie fino al 31 dicembre 2020, in ottemperanza a quanto previsto dal DL Rilancio).
  • Fiere e mostre
  • accesso allo strumento per tutte le imprese indipendentemente dalla dimensione;
  • finanziabilità delle fiere di carattere internazionale in Italia (riconosciute dall’AEFI) e degli eventi virtuali.
  • Inserimento sui mercati esteri
  • finanziamenti fino a 4 milioni di Euro; 
  • ampliamento delle strutture finanziabili con il magazzino;
  • finanziabilità di più uffici e centri assistenza post vendita (fino a 3 per ciascuna tipologia);
  • ammissibilità delle certificazioni internazionali di prodotto tra le spese finanziabili.
  • Temporary Export Manager
  • finanziamento volto a facilitare la realizzazione di progetti di internazionalizzazione attraverso l’inserimento temporaneo in azienda di un Temporary Export Manager (TEM);
  • finanziamento, nel limite del 15% dei ricavi medi degli ultimi 2 esercizi, per un massimo di 150.000 euro al tasso agevolato, con una durata di 4 anni di cui 24 mesi di preammortamento, e la possibilità di richiedere fino al 50% del finanziamento a fondo perduto, entro il limite di 100 mila euro.
  • E-commerce
  • finanziamenti fino a 450 mila Euro;
  • finanziabilità di tutti i domini senza limitazioni di paese (inclusi .com, .net, .eu, .it, ecc.);
  • ammissibilità tra le spese finanziabili dei costi per l’affitto di un magazzino e delle certificazioni internazionali di prodotto.
  • Studi di Fattibilità
  • finanziamento volto ad agevolare la realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi esteri;
  • finanziamento sino ad euro 350.000 al tasso agevolato, con una durata di 4 anni di cui 12 mesi di preammortamento, e la possibilità di richiedere fino al 50% del finanziamento a fondo perduto, entro il limite di 100 mila euro.
  • Programmi di Assistenza Tecnica
  • finanziamento volto ad agevolare la formazione del personale in loco di iniziative di investimento in Paesi esteri;
  • lo strumento prevede un finanziamento sino ad euro 300.000 al tasso agevolato, con una durata di 4 anni di cui 12 mesi di preammortamento, e la possibilità di richiedere fino al 50% del finanziamento a fondo perduto, entro il limite di 100 mila euro.
 
 

Si segnala, infine, che dal 9 dicembre 2020 è stato inserito un nuovo strumento “Patrimonializzazione a supporto del sistema fieristico” avente le seguenti caratteristiche:

  • è volto a sostenere la solidità finanziaria degli enti o società che organizzano eventi fieristichi di rilievo internazionale;
  • importo massimo finanziabile fina a 10.000.000 di euro;
  • rimborso della quota di finanziamento agevolato ad un tasso pari al 10% del tasso di riferimento UE in caso di miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale e di conferma o aumento del numero di eventi/fiere di respiro internazionale organizzati/ospitati dall’ente in almeno un anno del periodo di preammortamento.

Steven Mohamed

Founding Partner EXTERO ITALIA

Advisory & Consulting Coop Stp

PMI e mercati internazionali – Il ruolo dei professionisti

by admin admin Nessun commento

La parola d’ordine è internazionalizzare. Termine ormai diffusamente utilizzato da ogni esponente della comunità economica che a vario titolo intende dissertare sulle modalità per rilanciare l’attività produttiva del nostro paese, schiacciato dalla morsa di una crisi atavica dovuta certamente a fattori molteplici ma senza dubbio innegabilmente legata anche allo schema di sviluppo che da sempre ha caratterizzato la realtà imprenditoriale italiana. Partendo dall’analisi delle strutture dimensionali e dalla distribuzione geografica delle aziende nazionali è possibile delineare un primo scenario sulle possibilità effettive di espansione delle predette entità che intendono indirizzare i propri obiettivi di crescita economica verso il mercato estero; da nord a sud del nostro territorio risulta evidente individuare profonde differenze in ordine alle tipologie di impresa presenti, ai loro modelli organizzativi e non ultimo all’attitudine a lavorare in collegamento tra loro superando logiche di esclusività e la naturale diffidenza alla cooperazione. La storia racconta che l’area settentrionale dell’Italia ebbe a favorire all’epoca del boom industriale degli anni 60 la nascita di realtà industriali di grandi dimensioni mentre lungo tutto il resto della penisola, scendendo verso il meridione, prevalse lo spirito di artigianalità con il quale si avviarono iniziative d’impresa certamente meno strutturate e con una maggiore vocazione a soddisfare i bisogni del contesto locale del territorio nel quale operavano. Negli ultimi cinquant’anni si è poi assistito ad un processo di trasformazione delle modalità di fare impresa che ha portato gli imprenditori a valutare lo sviluppo del proprio business oltreconfine.

Le imprese italiane e sopratutto le medio-piccole, tuttavia, sono caratterizzate da alcune peculiarità che le rendono più difficilmente idonee ad affrontare l’avventura dell’internazionalizzazione. Il primo elemento è costituito dalla scarsa presenza e spesso inesistenza di figure manageriali che abbiano maturato esperienze nei mercati esteri, oltre alla poca attitudine alla conoscenza linguistica che è spesso un insormontabile ostacolo alla comunicazione tra le imprese italiane e il mercato internazionale.


Il secondo fattore è insito nelle caratteristiche dimensionali ridotte delle aziende appartenenti all’universo delle PMI, che hanno spesso come elemento collegato la sottocapitalizzazione dell’impresa, che rende inadeguato il confronto con le aziende analoghe degli altri paesi.

Altro elemento che certamente non favorisce un adeguato approccio ad iniziative di internazionalizzazione è costituito dalla poca predisposizione dei professionisti italiani a svolgere la propria funzione al di fuori delle aree storicamente tradizionali. In particolare l’attività dei commercialisti, che avrebbe certamente un riconoscimento più qualificante nell’espletare l’attività professionale quale co-protagonista di progetti di assistenza verso i mercati esteri, difficilmente viene considerata dagli stessi quale grande opportunità ma piuttosto a priori esclusa

Le aziende italiane che in larga misura sono identificabili tra le categorie delle micro imprese e di quelle piccole vedono la figura del commercialista legata ad un soggetto che si occupa prevalentemente di adempimenti contabili e fiscali ma difficilmente attribuiscono allo stesso un’identità correlata al supporto nello sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale stessa, questo accade proprio perché dallo stesso professionista non ricevono spunti a considerarlo con una veste diversa magari ad una sorta di export manager dotato del know how necessario alla loro guida nell’affrontare il contesto internazionale; ne discende il determinarsi di una spirale nella quale l’impresa non ravvisa la forza di vedere una prospettiva diversa alla quale la medesima è storicamente predisposta e il commercialista incapace di considerare l’azienda assistita in grado di offrirgli diverse condizioni per mettere a disposizione la propria opera professionale.

Il cambio di mentalità da parte di imprenditori e professionisti è quindi il primo obiettivo da porsi.

Le imprese devono intanto prevedere il rinnovamento delle strutture organizzative aziendali fattore che costituisce il primo passo per avviare proficuamente l’iniziativa economica in un mercato estero.
Riguardo invece gli aspetti attinenti la struttura patrimoniale dell’impresa, è necessario che l’imprenditore verifichi la sussistenza di un valido piano economico-finanziario, eventualmente avvalendosi, oltre che dei mezzi propri dell’impresa stessa, anche di programmi di sostegno all’internazionalizzazione previsti dalle istituzioni nazionali; esempi in tal senso sono rappresentati dalle attività della Simest, della SACE, dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane nonchè dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico che, continuamente elaborano nuovi strumenti per facilitare i processi di sviluppo verso l’estero delle nostre PMI.


Una considerazione diretta ai commercialisti ai quali è delegato l’importante compito di accompagnare, ed a volte addirittura dirigere, i progetti di internazionalizzazione delle imprese è rappresentato dall’invito ad assumere il ruolo di consulenti globali, affinché essi stessi, partecipando allo sviluppo dei programmi di apertura verso i mercati esteri, possano offrire ai propri clienti la massima assistenza professionale qualificando così, con la propria presenza diretta, l’iniziativa economica intrapresa.

Nello schema che segue può essere sintetizzato il ruolo che assume il professionista nella fase di avvio di un progetto di internazionalizzazione dell’impresa:

in particolare l’attività del commercialista seguirà passaggi distinti, assumendo una valenza diversa sia interna all’impresa che esterna ad essa.

In ordine alla valutazione del progetto è essenziale l’esame preliminare dell’iniziativa per stabilire le condizioni di reale fattibilità.

Dovrà poi delineare una adeguata strategia al fine di programmare le fasi successive all’avvio dell’iniziativa.

Con riferimento all’individuazione delle criticità egli dovrà compiere una valutazione dei possibili fattori di rischio mediante verifica preventiva dello scenario in cui verrà sviluppato il progetto possibilmente assumendo ogni informazione utile in ordine alle condizioni di rischio paese e delle politiche economiche e fiscali locali.

La redazione del piano di sviluppo meglio definibile come business plan economico e finanziario oltre a costituire il “sistema di navigazione” dell’iniziativa diviene spesso strumento indispensabile di rappresentazione esterna del progetto.

Per quanto attiene al follow up del programma, l’affiancamento del professionista all’impresa anche nelle fasi successive del progetto è da ritenersi indispensabile per la verifica del grado di realizzazione dell’iniziativa.

Funzioni attribuibili al commercialista poi, potranno essere legate alla scelta di interlocutori adeguati ad assistere l’impresa nelle fasi di sviluppo del progetto cooperando ad esempio nella selezione dell’ istituto bancario di riferimento, negli incontri con le istituzioni governative nonché nell’interlocuzione con i professionisti locali dei diversi paesi o degli altri organismi internazionali; inoltre al predetto potrà essere affidata la selezione degli strumenti operativi idonei allo sviluppo

dell’iniziativa rappresentando, l’operato dello stesso, il principale canale di informazione per tutti gli attori coinvolti nell’attività di realizzazione del programma internazionale.

Attraverso la propria specializzazione nelle tecniche di sviluppo dell’attività delle imprese nei processi di internazionalizzazione, sarà certamente richiesta la costante presenza del professionista nel ruolo di coordinatore del progetto, garantendo al medesimo grandi opportunità di crescita professionale ed attribuendogli altresì un ruolo propulsivo allo sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese con conseguente innegabile ricaduta sull’incremento dell’attività professionale.

La sfida ai mercati internazionali è dunque da considerarsi una chanche per tutti imprenditori e professionisti la cui posta in palio è il futuro del nostro paese e per usare una locuzione dei nostri maestri latini nihil difficile volenti!!

Filippo Maria Invitti

Founding Partner EXTERO ITALIA

Advisory & Consulting Coop Stp