Aggiornato il Transfer Pricing country profile dell’Italia

Sul sito internet dell’Ocse è stato di recente pubblicato l’aggiornamento – risalente a maggio 2019 – del Transfer pricing country profile (“TPCP”) dell’Italia.

Il TPCP é uno schema molto utile e interessante con cui l’Ocse fornisce una sorta di censimento degli aspetti maggiormente caratterizzanti la disciplina in materia di prezzi di trasferimento di ben 52 Stati; la struttura del documento è suddivisa in funzione delle principali aree tematiche della disciplina generale del transfer pricing, all’interno delle quali sono sviluppati diversi interrogativi a cui le Amministrazioni sono chiamate a rispondere sulla base della disciplina nazionale vigente e della relativa best practice in materia, fornendo poi i riferimenti normativi o regolamentari nazionali.

Come detto, l’Italia ha di recente aggiornato il proprio profilo anche alla luce dell’intervenuta approvazione del D.M. 14.05.2018 che, con un apporto senza dubbio chiarificatore e con portata interpretativa, ha sancito un formale avvicinamento della disciplina nazionale sui prezzi di trasferimento alle Linee Guida Ocse ed ai contenuti del Rapporto finale sulle Azioni 8, 9 e 10 del Progetto Beps.

Vediamo qui di seguito alcuni fra gli spunti più interessanti che possono essere tratti dall’aggiornamento del TPCP italiano.

In primo luogo, come già sancito dalle modifiche apportate al comma 7 dell’articolo 110 Tuir, e poi dall’articolo 1 D.M. 14.05.2018, il “principio di libera concorrenza” è divenuto immanente in tutta la regolamentazione della materia dei prezzi di trasferimento, superando l’obsoleta nozione di “valore normale”che era presente nel nostro ordinamento; non si tratta di un aspetto meramente lessicale, poiché esso determina degli effetti significativi, in modo particolare per quanto concerne la rilevanza che, in materia, assumono proprio le Linee Guida Ocse sui prezzi di trasferimento nel panorama normativo italiano.

Ed è proprio questo il tema affrontato e chiarito al punto 2) del TPCP italiano, laddove si riconosce che le Linee Guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento sono espressamente richiamate nel corpo della legislazione nazionale rilevante a tali fini, unitamente ai contenuti delle Azioni 8, 9 e 10 del Progetto Beps, e che esse costituiscono anche espressione di “best pratices” nella attuazione delle disposizioni in tema di documentazione sui prezzi di trasferimento.

Quindi, viene chiarita la funzione di fondamentale rilevanza delle Linee Guida Ocse anche nell’ordinamento nazionale.

Un secondo aspetto interessante, nell’ambito della costruzione dell’analisi di comparabilità, è il riconoscimento della pari dignità fra l’utilizzo di comparabili “domestici” e internazionali.

Questo tema è molto importante, soprattutto quando l’analisi porta alla costruzione di benchmark “paneuropei” ossia caratterizzati dalla presenza di imprese non residenti nel territorio italiano, e comunque in tutte le circostanze in cui, anche al fine di ampliare il numero dei soggetti che compongono l’insieme dei comparables, sono incluse imprese estere anche talvolta in numero prevalente.

Ulteriore tema assai rilevante confermato dal TPCP italiano è quello riferito alla validità, ai fini della valutazione del prezzo di libera concorrenza, di qualunque punto incluso nel range dell’intervallo di comparabilità; principio peraltro statuito ora in modo chiaro ed inequivoco proprio dall’articolo 6 D.M. 14.05.2018.

Di conseguenza, viene meno ogni presunta e astratta supremazia del valore assunto dalla mediana rispetto agli altri valori del range normalmente espresso in intervalli interquartili.

Infine, quanto ai servizi infragruppo, si conferma l’applicazione, anche nell’ambito della disciplina italiana, dell’approccio semplificato previsto dalle Azioni Beps 8, 9 e 10 in tema di servizi a “basso valore aggiunto”, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 7 D.M. 14.05.2018. Il che dovrebbe perciò aiutare imprese ed Amministrazione a disporre di una base di riferimento chiara e definita per la costruzione, e quindi l’analisi, del supporto documentale richiesto per addivenire senza incertezze al riconoscimento della deduzione fiscale dei costi sostenuti per la prestazione di tali servizi.