Approfondimenti

Continuità aziendale

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Soggetti IAS e responsabilità degli amministratori

Con la circolare n. 16/2020 Assonime ha ripercorso le principali novità introdotte dai decreti Liquidità e Rilancio messe in atto per salvaguardare la continuità operativa delle imprese.

Tra queste, una delle più rilevanti riguarda la norma introdotta dall’art.7 del DL 23/2020 e ripresa dall’articolo 38-quater del DL 34/2020, il quale non ha fatto altro che meglio delineare l’ambito applicativo della disposizione, circa la valutazione delle voci e della prospettiva della continuità per i bilanci relativi all’esercizio 2019. Le norme, infatti, permettono di non tenere conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura dell’esercizio, per i bilanci relativi all’esercizio 2019, mentre per i bilanci 2020 permettono di effettuare la valutazione sulla continuità se sussistente nel bilancio precedente, ossia quello relativo al 2019.


L’intento della norma, come chiarito da Assonime, sarebbe in definitiva quello di creare “un campo di applicazione della regola speciale sulla continuità aziendale senza soluzione di continuità che parte dai bilanci relativi agli esercizi chiusi prima del 23 febbraio 2020 e non ancora approvati fino ad arrivare ai bilanci riferiti agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020”.


Uno dei punti che aveva maggiormente messo in crisi era in riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della norma, in particolare se la disposizione fosse applicabile esclusivamente alle società che redigano il bilancio secondo i principi contabili nazionali o fosse diversamente estensibile anche alle società IAS.


A riguardo, in dottrina si sono divisi due filoni interpretativi differenti, l’uno che ritiene che la valutazione sulla continuità possa essere effettuata unicamente dalle società che redigono il bilancio secondo le regole del codice civile e dei principi OIC, in virtù sia del dato letterale della norma (la quale si riferisce esclusivamente all’art. 2423-bis, comma primo, numero 1, c.c.) e sia della considerazione per la quale non sia consentito al legislatore nazionale incidere sull’applicazione degli IAS/IFRS che sono adottati con regolamento europeo, un’altra invece che ritiene estensibile la possibilità anche alle società IAS, essendo la volontà del legislatore quella di indicare l’oggetto della norma ma non di delimitarne l’ambito di applicazione.


Assonime ritiene che la valutazione della continuità possa essere effettuata anche dalle società IAS per una serie di ragioni. In primis esistono delle ragioni di carattere sistematico, è infatti innegabile che le esigenze alle quali l’art. 38-quater risponde siano comuni all’intero mondo delle imprese, indipendentemente dai principi contabili. Tale considerazione, tuttavia, non sarebbe da sola sufficiente ad estendere l’ambito di applicazione: in aggiunta, Assonime ritiene che oltre a questa esigenza ce ne siano altre relative ai problemi di comparabilità e di disparità di trattamento che la diversa rappresentazione genererebbe. Si pensi, ad esempio, al caso di imprese i cui strumenti finanziari siano trattati su sistemi multilaterali di negoziazione (AIM Italia) che possono scegliere di redigere il bilancio secondo i principi internazionali o le norme nazionali. È evidente come nel caso in questione la rappresentazione differente comporterebbe una non chiara informativa.

La strada per l’applicazione della norma anche alle società IAS sarebbe secondo Assonime contenuta nello IAS1, par.19 e nell’art. 5 del d.lgs. 38/2005. Il primo, infatti, prevede che se la conformità con una disposizione contenuta in un IFRS sia così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio, l’entità debba disattendere la disposizione; il secondo invece prevede che qualora l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, tale disposizione non sia applicata.

Secondo Assonime, dunque, l’articolo 38-quater rappresenta un chiaro esempio di normativa eccezionale che giustifica la disapplicazione delle regole ordinarie.


Altre osservazioni importanti vengono condotte in merito al profilo della responsabilità degli amministratori. In particolare, viene sottolineato come la deroga offerta dall’art. 38-quater esoneri gli amministratori dall’effettuare qualsiasi tipo di considerazione in merito alla continuità aziendale ai fini della redazione del bilancio (d’esercizio e anche consolidato secondo Assonime). Pertanto, tale norma esaurisce i propri effetti nel contesto contabile non esonerando gli amministratori dall’obbligo di monitoraggio della situazione aziendale e di attuazione degli strumenti previsti per il recupero della continuità aziendale.


Assonime evidenzia infatti come la continuità in ambito contabile assuma un significato differente rispetto alla continuità aziendale di natura sostanziale. Nel primo caso “la mancanza di continuità aziendale si identifica con quella situazione in cui la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante porti a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività”. Si tratta di una situazione di carattere definitivo.


La continuità aziendale di natura sostanziale, in assenza di uno stato di crisi, riguarda invece una situazione in cui il pregiudizio alla capacità dell’impresa di continuare a operare come entità in funzionamento è di natura potenzialmente reversibile. Questo giustifica l’obbligo per gli amministratori di attivarsi per il suo superamento.

Startup e PMI innovative

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La Startup innovativa (DL 18/10/2012 n. 179)

Possono considerarsi Startup innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • siano di nuova costituzione o comunque costituite da non più di 5 anni;
  • abbiano la loro sede principale in Italia, in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, a patto che abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuiscano e non abbiano distribuito utili;
  • abbiano, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non siano state costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

inoltre, l’impresa dovrà essere in possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:

  1. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
  2. una forza lavoro complessiva costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
  3. esser titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Vantaggi

  • Zero costi di costituzione: l’impresa potrà essere costituita gratuitamente con firma digitale;
  • Iscrizione nell’elenco speciale presso il Registro Imprese e decorsi 60 mesi, ovvero distribuiti i dividendi o superata la soglia di 5 mil di fatturato è possibile passare al regime delle PMI innovative (codice 070 Registro imprese);
  • Esonero dal pagamento del diritto camerale e di bollo;
  • Disciplina societaria particolarmente flessibile: ad esempio, una Startup innovativa costituita sotto forma di Srl potrà prevedere la presenza di quote dotate o meno di particolari diritti (quali un diritto di voto attribuito in misura non proporzionale alla partecipazione o totalmente assente); la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; l’offerta al pubblico di quote di capitale.
  • Facilitazione al ripianamento delle perdite;
  • Le Startup e le PMI innovative non sono tenute ad effettuare il test di operatività;
  • Compensazione dell’IVA più facile;
  • Disciplina sul lavoro agevolata: la Startup innovativa, in deroga alla normativa vigente, può assumere personale con contratti a tempo determinato per un massimo di 48 mesi, anziché 36. Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le Startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi;
  • Qualifica dei soci : il legale rappresentante della società deve indicare nel caso la start up sia partecipata da fiduciarie i nominativi dei soci effettivi ed in caso di holding di partecipazione, i soci della stessa.
  • Salari dinamici: le Start up innovative possono concordare con il personale, fatto salvo il minimo tabellare applicato per il settore, quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. Quest’ultima potrà consistere in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro.
  • Possibilità di pagare i dipendenti tramite partecipazione al capitale sociale (es. Stock options) e i fornitori tramite schemi di work for equity.
  • Equity crowdfunding: le Startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale attraverso appositi portali online autorizzati dalla Consob;
  • Quote sociali : l’atto costitutivo della start up costituita in forma di S.r.l. può prevedere categorie di quote fornite di diritti diversi e può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie. Potrà anche creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni.
  • Strumenti finanziari : il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle start-up innovative, e degli incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonchè dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano ceduti alla stessa start up o incubatore.
  • Prestazioni di servizi : le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, al momento della loro emissione o al momento in cui e’ operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.
  • Proroga del termine per la copertura delle perdite : In caso perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al codice civile il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.
  • Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica: non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica.
  • Accesso facilitato al fondo di garanzia PMI: la copertura del fondo di garanzia PMI viene estesa fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle Startup innovative, alle PMI innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa gratuitamente sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario;
  • Agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle Start up innovative sono offerti dall’Agenzia ICE, che fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le PMI innovative hanno diritto a uno sconto del 30%.  Inoltre, è prevista l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali.
  • Accesso a Smart&Start Italia, un bando che consente l’erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100.000 e 1,5 milioni di euro. Il finanziamento potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili (max 1.050.000 euro) ovvero l’80% delle spese ammissibili (max 1.200.000 euro) se la Startup ha una compagine interamente costituita da giovani o donne o se tra i soci è presente un dottore di ricerca impegnato stabilmente all’estero da almeno 3 anni. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno e nel Cratere sismico aquilano è prevista una quota di contributo a fondo perduto pari al 20%.
  • Non assoggettabilità alle norme fallimentari: le Startup innovative godono di un particolare regime normativo che permette loro di affrontare il procedimento liquidatorio in modo più agevole e veloce.

Vantaggi per gli investitori

  • La legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) ha previsto delle agevolazioni fiscali maggiorate per chi, nel 2019, investe nel capitale delle start up innovative. La novità arriva con la legge di Bilancio 2019, che aumenta la misura sia della detrazione IRPEF, sia della deduzione IRES dal 30% al 40%. Esclusivamente per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, gli incentivi fiscali potranno arrivare fino al 50% nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che esso sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. L’efficacia delle nuove aliquote è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
  • Le agevolazioni sono previste dall’art. 29 (commi 1, 4 e 7) del DL n. 179/2012 e sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del TUIR (vale a dire persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata) ed ai soggetti passivi IRES, di cui al Titolo II dello stesso TUIR (ad esclusione delle start up innovative, degli incubatori certificati, degli organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR – e delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative).
  • A seguito dell’intervento della legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 66-69), dal 1° gennaio 2017. la misura ordinaria delle agevolazioni è pari al 30%, autorizzata dalla Commissione europea (SA 47184 18 settembre 2017) fino al 31 dicembre 2025.
  • Per soggetti IRPEF, l’incentivo al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative prevede un investimento massimo detraibile non superiore all’importo di 1.000.000 di euro, per ciascun periodo di importo agevolato, per un risparmio massimo conseguibile pari a 300.000 euro anno. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
  • Se la detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione entro i 3 anni successivi.
  • I soggetti IRES, invece, godono di una deduzione dal reddito pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati. L’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1,8 milioni di euro e comporta, quindi (considerando l’aliquota IRES al 24%), un risparmio IRES massimo all’anno di 129.600 euro. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può’ essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
  • La legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 218) porta tre elementi di novità alle agevolazioni.
    • Le modifiche sono temporanee e valgono solo per il 2019;
    • L’aumento per l’anno 2019, dal 30 al 40% la misura dell’agevolazione sia per la detrazione dall’imposta per i soggetti IRPEF sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES;
    • Per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative: per tali soggetti l’agevolazione è incrementata, per l’anno 2019, dal 30% al 50% nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.
  • Per espressa previsione normativa (Legge di Bilancio 2019, articolo 1, comma 220), l’efficacia delle nuove aliquote è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea che al momento non è stata concessa.
  • I benefici fiscali sono correlati agli investimenti nel capitale sociale di start up innovative, effettuati sia direttamente che indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.
  • Nello specifico, le agevolazioni trovano applicazione nel caso di:
    • Conferimenti in danaro iscritti alla voce capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative. È equiparata ad un conferimento in denaro, e costituisce pertanto investimento agevolato, la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, ad eccezione di quelli originati da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del D.L. n. 179/2012 (ossia le prestazioni dei dipendenti e dei collaboratori o di coloro che apportano servizi resi in favore della start up innovativa);
    • Conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
    • Investimenti in quote degli OICR che investono prevalentemente in start up innovative;
    • Nel caso in cui l’investimento sia effettuato in start up innovative che non hanno sede in Italia ma esercitano attività d’impresa nel territorio nazionale mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.
  • Possibile decadenza dell’agevolazione ai sensi del DM 25 febbraio 2016 e della legge di Bilancio 2017, se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica una delle seguenti cause:
    • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote. Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti delle partecipazioni a titolo gratuito o mortis causa, nonché quelli conseguenti ad operazioni straordinarie;
    • la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
    • il recesso o l’esclusione degli investitori;
    • la perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di start up innovativa. Non costituiscono invece causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del DL n. 179/2012 da parte della start up innovativa dovuta alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 25 o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

La PMI innovativa (DL 24/10/2015 n. 3)

REQUISITI: imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, che rispettano i seguenti requisiti:

  • sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
  • hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
  • Le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato (lett. c);
  • non sono già iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati;

inoltre, l’impresa dovrà essere in possesso di almeno due (e non uno, come per le startup innovative) dei tre seguenti criteri:

  1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione. Le spese devono poter essere individuate nell’ultimo bilancio approvato, e vanno descritte in nota integrativa;
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
  3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Vantaggi

  • Esonero dall’imposta di bollo abitualmente dovuta per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e per gli atti connessi al Registro;
  • Disciplina societaria particolarmente flessibile: ad esempio, una PMI innovativa costituita sotto forma di Srl potrà prevedere la presenza di quote dotate o meno di particolari diritti (quali un diritto di voto attribuito in misura non proporzionale alla partecipazione o totalmente assente);
  • Proroga del termine per la copertura delle perdite: In caso perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al codice civile il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.
  • Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica: non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica.
  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: Le PMI innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.
  • Incentivi fiscali per chi investe in PMI innovative: se l’investitore è una persona fisica, godrà di una riduzione sull’IRPEF del 30% per investimenti fino a 1.000.000 €, mentre se si tratta di persona giuridica godrà di una deduzione della base imponibile dell’IRES del 30% fino a 1,8 milioni di €.; l’investitore deve mantenere la sua partecipazione per almeno tre anni. Tuttavia sono soggette a tali ulteriori condizioni:
    • In tutti i casi, le PMI innovative che hanno effettuato la loro prima vendita commerciale da meno di 7 anni;
    • le PMI innovative sul mercato da più di 7 ma meno di 10 anni, qualora esse non abbiano ancora dimostrato in misura sufficiente il potenziale di generare rendimenti;
    • indipendentemente dall’età, le PMI innovative che intendono procedere a un investimento iniziale per il finanziamento del rischio – sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico – superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.

Equity crowdfunding:le PMI innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale attraverso appositi portali online autorizzati dalla Consob.

Accesso facilitato al fondo di garanzia PMI: la copertura del fondo di garanzia PMI viene estesa fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle PMI innovative, alle PMI innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa gratuitamente sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

ICE-Agenzia: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle Start up innovative sono offerti dall’ICE-Agenzia, che fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le PMI innovative hanno diritto a uno sconto del 30%. Inoltre, è prevista l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali.

Credits image: Kilometro Rosso innovation district

NOTARIZZAZIONE DOCUMENTI SULLA BLOCKCHAIN.

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L’adozione della tecnologia blockchain sta modificando profondamente tutti i processi di validazione e notarizzazione degli eventi aziendali. Registrare un “evento” in digitale, ad esempio un testo in pdf oppure in word o excel piuttosto che un file di registrazione di una videoconferenza, su una piattaforma Blockchain consente di ottenere alcuni importanti vantaggi: – significa crittografare il file applicando allo stesso un’impronta digitale inviolabile; – assoluta impossibilità di contraffare i documenti (cartacei e audio-video) registrati sulla piattaforma (un nodo di registrazione sulla blockchain segue il precedente e precede il successivo in una catena di blocchi inviolabili da qualsiasi software, sia ora che nel futuro); – prova inconfutabile dell’autenticità dei documenti; – risolvere problemi di privacy; – Protezione da haching; – offrire tutela dal plagio e dal furto di proprietà intellettuale, ecc. La blockchain e i suoi registri distribuiti, sono riconosciuti dalla normativa italiana con la Legge n. 12 del febbraio 2019 all’art. 8-ter, garantendo assoluta efficacia di legge alle registrazioni crittografate. La blockchain è inattaccabile nessuno può manipolarla, tutto ciò che viene registrato sui registri distribuiti diventa eterno ed immutabile; Quindi con la notarizzazione qualunque documento digitale è inviolabile ed immutabile. Al contenuto viene apposta un’impronta digitale con fissazione di una data certa. Campi di applicazione sono sempre più numerosi, così ad esempio è possibile registrare: – ogni tipo di contratto cartaceo. Esempio: contratto di fornitura di beni e servizi. Si registra ogni passaggio del ciclo di vita del prodotto/servizio (chi, come, quando e quanto), dalla produzione alla distribuzione, alla commercializzazione e fino al consumo. Si pensi nel campo dell’energia elettrica, al settore agroalimentare, farmaceutico, sanitario, edile, ecc.. – ogni atto scritto: contratto stipulato con controparte italiana o estera (la blockchain è un hash crittografato e non ha nazionalità); – notarizzazione di file digitali. Esempio videoconferenze di assemblee e cda. Al video in formato digitale viene attribuito l’hash (impronta crittografata) che testimonia la sua registrazione in data certa e ne garantisce l’assoluta inviolabilità per sempre. Viene rilasciato un certificato di notarizzazione con i dati per il successivo controllo di originalità della videoconferenza anche dopo secoli. Redazione del certificato di notarizzazione del file digitale anche con firma multipla dei partecipanti. Esempio di funzionamento di un’assemblea: “Il presidente dell’assemblea crea digitalmente la copia del documento e genera la sua impronta digitale univoca (hash) attraverso la piattaforma dedicata su Blockchain; esegue la transazione sulla blockchain per dare data certa e prova di immodificabilità al documento, in modo tale da facilitare a posteriori la verifica di autenticità da parte di terzi. Sfrutta la funzione multifirma (multi-sig) della piattaforma, il presidente quindi condivide con i partecipanti e soci il documento da visionare e sottoscrivere e questi ultimi completano l’operazione apponendo la propria firma collegandosi alla piattaforma dal link di invito generato in modo automatico e ricevuto via mail. Quindi viene notarizzato il verbale e la registrazione del video dell’assemblea per garantire piena trasparenza, assicurando al contempo l’incorruttibilità dei dati registrati”. – anche tra privati, le funzionalità sono enormi. Si pensi ad esempio al testamento olografo (testamento scritto di pugno affiancando anche un audio-ideo del testatore); l’inventario digitale dei beni mobili non registrati anche ai fini assicurativi (gioielli e orologi identificati di cui si certifica la proprietà ad una data ora e giorno). Per notarizzazione si intende la generazione di un’impronta digitale (hash) associata al file documento. Il file originario da notarizzare non viene acquisito o memorizzato dalla piattaforma blockchain, ma serve solo per essere crittografo e reso immutabile e inviolabile. La prova è data dal fatto che se modifico anche di una solo carattere il file originario ed effettuo la verifica di originalità del file, lo stesso risulta per la blockchain non conforme. Cosa possiamo fare: la consulenza è estremamente chiara e trasparente: 1 acquisiamo il file da notarizzare; 2 acquisiamo il documento di identità di chi assuma l’iniziativa di notarizzare e degli altri eventuali firmatari partecipanti all’atto; 3 rilasciamo, ad avvenuto processo di notarizzazione, il certificato cartaceo con l’hash crittografato attribuito dalla blockchain al file originario; 4 rilasciamo copia dei documenti originari e crittografati su dispositivo usb; 5 Possiamo, se richiesto, conservare ed archiviare la transazione effettuata a supporto del richiedente

UE e Sud America: come sfruttare gli accordi doganali per aumentare la competitività – focus Cile

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Forse non tutti sanno che, già dai primi anni 2000, l’Unione Europea ha stipulato degli accordi commerciali con diversi Paesi dell’area sudamericana, come Cile, Messico, Perù, Colombia ed Ecuador. In particolare, a partire dal 1° febbraio 2003 è entrato in vigore l’accordo di libero scambio tra UE e Cile, che ha portato nel 2013 ad una eliminazione quasi totale dei dazi nelle movimentazioni tra Bruxelles e Santiago. Inoltre, in considerazione dell’importanza reciproca dei rispettivi mercati di sbocco, nel luglio 2019, l’UE e il Mercosur (Unione composta da Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Venezuela – quest’ultimo ad oggi sospeso) hanno raggiunto un accordo interregionale che, una volta entrato in vigore, abbatterà ulteriormente le barriere daziarie tra le due aree geografiche, per ottenere un risparmio stimato di 4 miliardi di euro di dazi all’anno.  

Articolo:  

Nel 2019 l’UE è stato il terzo partner commerciale del Cile, rappresentando il 12% dei traffici totali del Paese, nonché il terzo mercato di provenienza sul totale delle importazioni annue.  

I flussi commerciali che dal vecchio continente si muovono verso lo Stato andino riguardano principalmente il settore dei macchinari (31%), dei mezzi di trasporto (26%) e dei prodotti chimici (11%). Una delle ragioni che giustifica dei numeri così importanti è riconducibile all’entrata in vigore, il 1° febbraio 2003, dell’accordo tra UE e Cile. A seguito di un ben preciso “calendario di smantellamento tariffario”, si può dire che già dal 2013 il commercio tra le aziende europee e quelle cilene è a dazio zero per quasi tutte le categorie merceologiche.  

Quali sono però gli adempimenti da rispettare per poter utilizzare le agevolazioni previste e senza rischiare sanzioni? In primis, è necessario verificare che il prodotto oggetto di prospettata esportazione sia di origine preferenziale, secondo le regole previste dall’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea – oggi UE – e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (link); in seconda istanza, sarà altresì fondamentale ottenere un certificato di circolazione – c.d. EUR.1, attestante l’origine della merce. 

A tale proposito, è opportuno sottolineare che un’errata dichiarazione di origine in dogana può configurare il reato di falso in atto pubblico ai sensi dell’art. 483 del c.p., con conseguenze penali per il legale rappresentante della società esportatrice. D’altra parte, la mancanza dell’EUR.1 non consente la possibilità di ottenere le riduzioni o le esenzioni daziare previste al momento dell’importazione nel Paese di destinazione. 

Infine, ricordiamo che in attesa del processo di ratifica del menzionato accordo tra UE e Mercosur, gli altri mercati sudamericani con cui l’UE ha stipulato accordi di libero scambio – e che dunque beneficiano di riduzioni o esenzioni daziarie all’importazione – sono il Messico, il Perù, la Colombia e l’Ecuador. 

Extero è in grado di guidare la crescita internazionale delle aziende con azioni concrete e verificabili, offrendo il proprio supporto anche nell’identificazione delle regole di origine preferenziale applicabili alle diverse tipologie di prodotti, nell’ottenimento e nella gestione delle prove di origine, nonché nel rapporto con le autorità doganali.  

Contattaci per avere maggiori informazioni a questo indirizzo: g.perrotta@extero.it.  

Potenziamento degli Strumenti Simest: misura “Patrimonializzazione delle imprese esportatrici”

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Al fine di supportare maggiormente l’internazionalizzazione delle imprese italiane sono stati resi ancor più attraenti i Finanziamenti SIMEST; dal 6 agosto 2020, tali finanziamenti sono stati estesi alle MIDCAP, nonché ai Paesi intra UE; inoltre sono stati incrementate le soglie dei contributi a fondo perduto ed i tetti massimi di alcune misure. 

In particolare, in questa edizione tratteremo della misura “Patrimonializzazione delle imprese”, molto interessante perché non vincola l’erogazione del finanziamento e della quota a fondo perduto ad un impiego specifico. 

Articolo 

Tra le varie misure che Simest gestisce per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ve ne sono due che pur essendo votate all’internazionalizzazione affrontano il tema in modo diverso rispetto alla collocazione dell’azienda su uno specifico mercato estero in modo fisico, si tratta delle misure di: 

– patrimonializzazione delle imprese; e 

– soluzioni di e.commerce in paesi esteri. 

In questo contributo tratteremo della misura “Patrimonializzazione” il cui importo massimo erogabile è stato incrementato da 400.000 euro a 800.000 mila euro, a cui si è aggiunta la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto del 40% (prossimamente al 50%) dell’importo erogato con un tetto massimo di 100.000 euro. Inoltre, è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari includendovi oltre alle PMI anche le MIDCAP.  

Si ricorda che le misure Simest seppure richieste tramite una application online sono oggetto di valutazione da parte del “Comitato Agevolazioni” di Simest e che potranno essere richieste anche ulteriori informazioni all’azienda da parte di analisti di Simest. 

L’agevolazione “Patrimonializzazione delle imprese esportatrici” consiste in un finanziamento, nel limite del 40% del patrimonio netto, volto a rafforzare la solidità patrimoniale delle imprese esportatrici al fine di aumentarne la competitività sui mercati esteri. 

Lo strumento prevede un finanziamento sino ad euro 800.000 ad tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE annuo (al 31/08/2020 il tasso agevolato era pertanto pari allo 0,089%); con una durata di 6 anni, di cui 24 mesi di preammortamento. E la possibilità di richiedere che tale finanziamento sia concesso con un fondo perduto sino al massimo del 40% del finanziamento concesso, entro il limite di 100 mila euro. Pertanto l’importo da rimborsare sarà pari esclusivamente al 60% di quanto effettivamente erogato all’azienda. 

Il finanziamento viene erogato in un’unica tranche, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento; e non sussiste un obbligo di rendicontazione, questo perché il finanziamento non ha una destinazione specifica, ma l’unico scopo di accrescere le disponibilità finanziarie dell’azienda per migliorare le proprie performance. È quindi uno strumento estremamente flessibile il cui retratto può essere utilizzato a discrezione dell’azienda. Simest verificherà esclusivamente il raggiungimento, o mantenimento, delle soglie di patrimonializzazione dell’impresa al termine del periodo di preammortamento per consentire l’applicazione del tasso agevolato anche nei successivi quattro anni di ammortamento del prestito.  

Possono accedere all’agevolazione le PMI e le MIDCAP esportatrici: 

  • con un fatturato estero: 
  • pari ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale (media degli ultimi due esercizi); 
  • oppure pari ad almeno il 35% del fatturato aziendale dell’ultimo bilancio depositato; 
  • e che abbiano un livello di solidità patrimoniale di ingresso (rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette) non superiore a: 
  • 2 per le imprese industriali e manifatturiere; 
  • 4 per le imprese commerciali e di servizi. 

La stipula del finanziamento normalmente è condizionata al rilascio di una garanzia per un minimo del 20% (in funzione del rispetto di taluni indici) e può essere sia bancaria, che assicurativa, o di un Confidi od altro Intermediario convenzionato con Simest, oppure costituita in denaro. Con il Decreto Rilancio è stato concesso sino al 31 dicembre 2020 l’esenzione dall’obbligo della garanziaPertanto chi richiede entro l’anno l’accesso alla misura “Patrimonializzazione”, non avrà alcun obbligo di costituire la garanzia. 

A mero titolo di esempio: un’impresa con un fatturato aziendale (media degli ultimi due esercizi) di euro 3.000.000 (di cui fatturato estero pari ad euro 600.000), con un patrimonio netto di euro 1.000.000 può beneficiare contemporaneamente di: 

  • un finanziamento di euro 300.000 a tasso agevolato dello 0,089% con una durata di 6 anni di cui 24 mesi di preammortamento; 
  •  un contributo a fondo perduto pari ad euro 100.000. 

Extero stp ed il proprio staff di professionisti è a disposizione degli associati IATT per fornire i primi orientamenti sulla misura, senza alcun impegno, e nel caso di interesse e richiesta di supporto professionale a mettere le proprie competenze a disposizione degli associati IATT a condizioni di vantaggio.   

Per qualsiasi informazione potete contattarci ai seguenti recapiti  

Goffredo Hinna Danesi – Presidente Extero 

E‐mail: goffredo.hinnadanesi@gininitax.com 

Giovanna Perrotta 

E‐mail: g.perrotta@extero.it

Potenziamento degli Strumenti Simest: misura “E.Commerce Paesi Esteri”

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Anche la misura E.Commerce Paesi Esterildi Simest è stata oggetto di modifiche da parte degli ultimi provvedimenti del Governo, per poter meglio essere utilizzate dalle imprese che intendono ’internazionalizzare il proprio business. 

In particolare la misura sull’e.commerce è stata estesa anche ai paesi intra UE e beneficia di una quota parte a fondo perduto. 

In un periodo come quello attuale in cui gli spostamenti fisici sono drasticamente calati ed è diventato più complesso gestire le relazioni con i propri clienti internazionali, la digitalizzazione dei propri processi commerciali è diventato un fattore strategico per mantenere le posizioni acquisite in anni di lavoro sul campo, o acquisire nuove posizioni a scapito di quei competitors che non sono stati in grado di adeguarsi al mutato scenario. 

Nei precedenti contributi abbiamo trattato sia del Temporary Export Manager che della misura Patrimonializzazione, in questo articolo tratteremo invece della misura che Simest ha creato per favorire l’internazionalizzazione attraverso la digitalizzazione degli strumenti commerciali.  

Oggi che viviamo un momento in cui gli spostamenti fisici sono di fatto ridotti e contingentati l’approccio alla digitalizzazione dei processi di vendita e di contatto con i propri clienti è diventato un fattore strategico per consentire il mantenimento delle proprie posizioni commerciali, o anche la loro espansione sfruttando spazi che possono essere stati lasciati liberi dei propri competitors. 

La Misura E.Commerce affianca altre numerose misure agevolative che Simest gestisce per conto del Ministero degli Affari esteri e del Commercio con l’estero. Nel dettaglio, l’agevolazione consiste in un finanziamento volto a sostenere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce per la distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano in Paesi esteri. 

In particolare, sono finanziabili le spese inerenti la creazione e lo sviluppo di una propria piattaforma informatica, oppure l’utilizzo di una piattaforma realizzata da soggetti terzi (market place), oltre alle spese relative alla gestione/funzionamento della piattaforma, nonché le spese relative alle attività promozionali, la formazione del personale per l’utilizzo della soluzione informatica, i costi di affitto per magazzino e delle certificazioni internazionali di prodotto.  

Tra le spese finanziabili rientrano quelle sostenute dalla data di presentazione della domanda, fino a 12 mesi dopo il perfezionamento del contratto 

La misura è destinata a tutte le società di capitali, anche costituite sotto forma dei rete soggetto, e prevede un finanziamento sino ad euro 450.000 (se su propria piattaforma, ovvero euro 300.000 se su market place) al tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE annuo (al 31/08/2020, il tasso agevolato è pari allo 0,089% annuo). La durata del finanziamento è di 4 anni di cui 12 mesi di preammortamento, ed attualmente è possibile richiedere che di detto finanziamento fino al 40% sia erogato a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro. 

Il finanziamento copre fino al 100% delle spese, con un limite minimo euro 25.000 ed un limite massimo di: 

  • euro 300.000 per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi; 
  • euro 450.000 per la realizzazione di una piattaforma propria. 

In ogni caso l’importo del finanziamento non può superare il 15% dei ricavi medi risultante dagli ultimi due bilanci depositati. 

Il finanziamento viene erogatoper una prima tranche del 50%, a titolo di anticipo, al momento della delibera della concessione, previa consegna della garanzia, ed il rimanente 50% a seguito della rendicontazione di tutte le spese sostenute. 

La stipula del finanziamento normalmente è condizionata al rilascio di una garanzia per un minimo del 20% (in funzione del rispetto di taluni indici) e può essere sia bancaria, che assicurativa, o di un Confidi od altro Intermediario convenzionato con Simest, oppure costituita in denaro; tuttavia eccezionalmente.  Grazie alle modifiche introdotte dal Decreto Rilancio, fino al 31 dicembre 2020 la garanzia non è richiesta. 

A mero titolo di esempio: un’impresa con ricavi medi di euro 3.000.000 (ultimi due bilanci depositati), a fronte di un investimento di euro 450.000 per la realizzazione di una piattaforma propria, può beneficiare contemporaneamente di: 

  • un finanziamento di euro 350.000 a tasso agevolato dello 0,089% con una durata di 4 anni di cui 12 mesi di preammortamento; 
  •  un contributo a fondo perduto pari ad euro 100.000. 

Extero sctp dispone di uno staff professionale altamente qualificato, in grado di affiancare l’azienda nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria sia per la richiesta dei suddetti finanziamenti che per la relativa rendicontazione. 

Per qualsiasi informazione potete contattarci ai seguenti recapiti  

Giovanna Perrotta 

E‐mail: g.perrotta@extero.it

Rilancio delle aree colpite da crisi industriale – Agevolazioni per programmi di investimento produttivo e tutela ambientale

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Il MiSEfinanzia programmidi investimento produttivoeprogrammi per la tutela ambientale per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale, attraverso la Legge 15 maggio 1989 n.181. Il decreto direttoriale del 26 maggio 2020 ha disposto la riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione a decorrere dal 1° giugno 2020 per le aree industriali in crisi localizzate a Livorno, Massa Carrara, nella regione Friuli Venezia Giulia e nei comuni rientranti nel Cratere sismico aquilano. 

Articolo 

La Legge 15 maggio 1989 n. 181 ha come fine il rilancio delle aree colpite da crisi industriali, cercando di valorizzare la vitalità dell’imprenditoria locale e le relative potenzialità inespresse a seguito della crisi. Si tratta spesso di aree caratterizzate da ciò che è individuata come “crisi complessa”, ovvero una situazione di recessione economica e perdita occupazionale prodotta dalla crisi di una o più imprese di grande e/o media dimensione che ha prodotto un effetto economico negativo sull’indotto locale. Affinché però tale normativa possa operare deve trattarsi di fenomeni che possono avere una ripercussione sulla politica industriale nazionale e che non possono essere risolti con l’intervento di strumenti di carattere Regionale o Locale. Tali aree sono individuate su sollecitazione della Regione di pertinenza che promuove la richiesta di riconoscimento dello stato di crisi industriale complessa al MiSE. 

Il MiSE una volta riconosciuto lo stato di crisi industriale complessa, tramite le agevolazioni previste dalla riforma della legge 181/89, finanzia programmidi investimento produttivoeprogrammi per la tutela ambientale per il rilancio delle aree colpite, le si zone soggette a tale normativa sono diverse, e possono essere individuate sul sito del Ministero all’indirizzo https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/aree-di-crisi-industriale/crisi-industriale-complessa  Recentemente, con l’emanazione del decreto direttoriale del 26 maggio 2020 si sono aggiute: parte della Regione Friuli Venezia Giulia; parte della Provincia di Livorno; parte della Provincia di Massa Carrara ed i Comuni rientranti nel Cratere sismico aquilano. 

Le agevolazioni – che possono coprire fino al 75% dell’investimento ammissibile e consistono in: 

  • contributo a fondo perduto in conto impianti; 
  • contributo a fondo perduto alla spesa; 
  • finanziamento agevolato (tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili – durata massima 10 anni). 

I progetti finanziabili sono relativi a programmi di investimento inerenti al rilancio delle aree con l’obbiettivo di rivitalizzare il sistema economico locale e creare nuova occupazione, attraverso ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione di impianti esistenti o di nuova realizzazione e azioni di tutela ambientale: 

  • investimenti industriali
  • la realizzazione di nuove unità produttive (richiesta l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento); 
  • l’ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti (richiesta la diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo); 
  • l’acquisizione di attivi di uno stabilimento. 
  • azioni di tutela ambientale
  • innalzare il livello di tutela ambientale; 
  • consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore; 
  • ottenere una maggiore efficienza energetica. 
  • favorire la cogenerazione ad alto rendimento; 
  • promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
  • il risanamento di siti contaminati; 
  • il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti. 
  • innovazione dell’organizzazione (ammontare non superiore al 20% degli investimenti ammissibili). 
  • formazione del personale (un ammontare non superiore al 10% degli investimenti ammissibili). 

Gli investimenti devono prevedere spese per almeno 1 milione di euro. Sono previste procedure semplificate per gli investimenti da parte delle piccole imprese di importo inferiore a 1,5 milioni di euro. 

Gli investimenti pari o superiori ad euro 10 milioni e con un significativo impatto occupazionale possono essere oggetto di Accordi di Sviluppo coinvolgendo il Ministero, Invitalia, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate. 

Trattandosi di provvedimenti di pertinenza del MiSE, il soggetto attuatore è INVITALIA, il braccio operativo del Ministero che gestisce gli incentivi che competono a tale Ministero. 

Exteroè a disposizione degli associati IATT per qualsiasi ulteriore informazione, supporto o consulenza per approcciare la finanza agevolata nonché gli strumenti agevolativi legati alla c.d. ripartenza economica e finanziaria post COVID-19. Contattateci per avere maggiori informazioni all’indirizzo email: g.perrotta@extero.it, o attraverso il seguente indirizzo web http://www.extero.it/contatti/ 

L’assicurazione del credito ed il credito di fornitura per favorire l’export delle imprese Italiane sui mercati esteri

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In un contesto economico internazionale che lentamente sta cercando di tornare alla normalità, nonostante l’emergenza Covid-19 non sia finita, la ripresa dell’export del Made in Italy, settore che da solo muove circa il 30% del PIL italiano, è una priorità per il nostro Paese.  

Per questo il Gruppo CDP, attraverso le sue controllate SACE-SIMEST ha messo a disposizione delle imprese italiane, tra gli altri, due strumenti utili per “garantire” le forniture estere, semplificando e rendendo veloci le procedure per accedervi. 

Export Up e Sviluppo Clienti: strumenti per aumentare la competitività sui mercati internazionali 

Gli strumenti di cui tratteremo brevemente in questo contributo sono Export Up e Sviluppo Clienti. Entrambi gli strumenti hanno la finalità di assicurare e finanziare i crediti che l’impresa italiana può concedere alle imprese estere per garantire le proprie forniture. 

Anche se è noto che sui mercati esteri i tempi di pagamento da parte dei clienti sono molto più ridotti, rispetto a quelli presenti sul mercato interno italiano, è pur sempre vero che lo strumento della dilazione del credito commerciale in favore del cliente è sempre una leva importante per giungere alla chiusura di un ordine; soprattutto se si tratta di forniture di impianti o macchinari, dove per l’acquirente non si tratta di un acquisto, ma di un investimento di medio/lungo periodo e che correttamente andrebbe gestito finanziariamente con risorse di medio/lungo periodo. 

Export Up. 

È l’assicurazione del credito commerciale per operazioni fino a 5 milioni di euro, senza garanzia. Lo strumento è rivolto alle aziende, soprattutto PMI, che esportano beni e prestano servizi o che eseguono lavori all’estero interessate a concedere dilazioni di pagamento ai propri clienti neutralizzando il rischio di credito. Possono essere assicurate sia singole commesseche forniture ripetitive

  1. Per le singole commesse vengono garantite dalla copertura assicurativa i rischi di mancato pagamento, i rischi di mancato recupero dei costi fissi in caso di revoca della commessa, i rischi di indebita escussione della fideiussione, i rischi di distruzione, danneggiamento, confisca dei beni esportati.  

A questo strumento si affianca il Contributo Export (questo strumento sarà oggetto di approfondimento in una successiva news) che consente ai fornitori italiani di concedere ai propri clienti esteri condizioni di pagamento dilazionato a medio lungo termine (per periodi che vanno dai 24 mesi in su) ad un tasso di interesse fisso agevolato. Questo può essere erogato nella forma: 

  1. Stabilizzazione del tasso d’interesse del finanziamento al tasso fisso CIRR 
  2. Contributo in conto interessi a supporto dello sconto pro-soluto o pro-solvendo di titoli di credito emessi dall’acquirente estero 
  3. È una copertura assicurativa che, assicurando la fornitura di prodotti e l’erogazione di servizi, mira a stabilizzare i rapporti commerciali con i partner esteri e cercare nuove opportunità di business. Con questo strumento è inoltre possibile monitorare un singolo cliente o gruppi di clienti valutando la loro solidità e, in caso di mancato pagamento, l’azienda può contare su un indennizzo a data certa. 

Per esigenze di semplificazione e velocità nelle procedure, Export Up, nasce completamente online e, in seguito all’emergenza Covid-19 per attenuarne gli effetti, è stato potenziato con la possibilità, concessa all’impresa italiana, di richiedere un parere di assicurabilità dell’operazione in maniera completamente gratuita, su tutte le aree economiche del mondo.  

Sviluppo Clienti 

È uno strumento volto ad aumentare le nostre esportazioni grazie alle garanzie concesse da SACE ai buyer stranieri per acquistare beni e servizi dalle nostre imprese.  

SACE garantisce fino all’80% del finanziamento a medio lungo termine concesso da banche italiane o internazionali a buyer stranieri per l’acquisto di beni o servizi forniti/erogati da imprese italiane in settori e paesi target. Inoltre, per agevolare il più possibile l’incontro tra imprese italiane e buyer esteri, con il programma denominato “PushStrategy”, SACE organizza dei business matching in Italia e all’estero, ed ora anche online, all’interno dei quali i buyer esteri presentano le loro attività, necessità di acquisto e modalità di accreditamento al proprio albo fornitori, e si rendono disponibili ad effettuare successivi incontri bilaterali con le aziende interessate. 

Extero, con il suo gruppo di professionisti presenti in Italia e all’estero è in grado di seguire la vostra impresa in un’attenta pianificazione dell’utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione dalle istituzioni per aumentare e proteggere al meglio le vostre attività estere. Contattateci per avere maggiori informazioni all’indirizzo email: g.perrotta@extero.it, o attraverso il seguente indirizzo web http://www.extero.it/contatti/ 

Le informazioni statistiche e doganali, il servizio di ICE-Agenzia nello sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese

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Con l’adozione del nuovo Catalogo dei servizi di ICE-AGENZIA, l’accesso alla vasta offerta dei servizi dell’Italian Trade Agency è stata semplificata e resa maggiormente fruibile; ed in parte è diventata gratuita per le imprese di minori dimensioni (imprese che hanno fino a 100 dipendenti). Per quanto riguarda, invece, i servizi a pagamento è comunque previsto un vantaggioso sistema di scontistica, variabile dal 10% al 30%, che riguarda clienti abituali, startup e aziende innovative, nonché associazioni di categoria, Camere di Commercio e aggregatori di imprese che abbiano siglato accordi con l’Agenzia ICE. In questo quarto numero della Newsletter dello IATT, in collaborazione con Extero, ci occuperemo del servizio “Informazioni statistiche e doganali”

Agenzia ICE Italian Trade & Investment Agency offre una consulenza aziendale completa per affrontare i mercati esteri. Nel suo, ruolo di promotore dei rapporti economici italiani con l’estero sostiene le aziende italiane nei loro processi di internazionalizzazione con attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione, sia in favore delle piccole e medie imprese italiane che di quelli di maggiori dimensioni.   

Nell’ambito dell’attività di informazione, il servizio Informazioni statistico e doganale è uno strumento imprescindibile per approcciarsi a nuovi mercati. Attraverso l’analisi dei dati statistici relativi al commercio estero, che non riferiscono esclusivamente a quelli italiani, per una impresa è possibile effettuare prime valutazioni per la selezione e successiva scelta di uno o più mercati target su cui focalizzare una ulteriore analisi approfondita.  

Avviare un percorso di internazionalizzazione, si ricorda, richiede un investimento sia in termini di risorse finanziarie, ma soprattutto umane, e non è consigliabile iniziare senza basare le proprie scelte su una analisi ragionata e che si fondi su dati certi. I servizi relative alle statistiche del commercio estero prodotte da ICE sono estremamente affidabili, sia per le fonti di provenienza che per la competenza dell’Agenzia nella loro elaborazione.  

I dati possono essere usufruiti in una modalità standard, disponibile secondo uno schema elaborato dall’Agenzia, ovvero personalizzate sulla richiesta del cliente. 

Le Statistiche di commercio estero, ovvero quelle standard, a loro volta si distinguono in due categorie: 

• elaborazioni statistiche predefinite sull’interscambio commerciale dell’Italia e sugli investimenti diretti esteri in Italia; 

• statistiche selezionabili, previa registrazione al sito, che consentono di analizzare il posizionamento competitivo dell’Italia rispetto ai principali concorrenti, nei diversi mercati e per singole voci merceologiche. 

Le Statistiche di commercio estero personalizzate, sono costituite invece da un set di elaborazioni statistiche con grado intermedio di personalizzazione in funzione di specifiche esigenze e caratteristiche dell’impresa richiedente. 

Costituiscono un corollario delle informazioni statistiche quelle di carattere doganale, fiscale, legale e valutarie. Si tratta di informazioni su dazi doganali, certificazioni obbligatorie, normative fiscali, requisiti di etichettatura dei prodotti, norme sul lavoro nel Paese d’interesse del cliente. Anche per tale tipo di informazioni l’Agenzia ha costruito un servizio ad hoc, disponibile per tutte le imprese italiane che vogliono progettare la loro espansione sui mercati esteri. 

Extero guida la crescita internazionale delle aziende con azioni concrete e verificabili, allargando gli orizzonti dei clienti attraverso una presenza diretta e qualificata nei mercati esteri. Da sempre a fianco delle Istituzioni guida a le imprese anche nel servizio di: Ricerca di informazioni statistiche e doganali, senza le quali sarebbe impossibile approcciarsi a nuovi mercati esteri. Contattateci per avere maggiori informazioni all’indirizzo email: g.perrotta@extero.it, o attraverso il seguente indirizzo web http://www.extero.it/contatti/ 

Trade compliance e diritto doganale: cosa controllare per ottenere agevolazioni ed evitare sanzioni

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La prassi applicativa e l’interpretazione della normativa doganale richiedono un’attenzione costante da parte degli operatori che si devono confrontare con i mercati esteri. Il Regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, ha lo scopo di regolare il commercio tra l’UE e i paesi terzi attraverso opportuni presidi che si basano sugli elementi dell’accertamento doganale: quantità e qualità, origine e valore. Una corretta gestione di questi elementi da parte degli esportatori e importatori nostrani consente di ottenere agevolazioni, ridurre o azzerare i fermi in dogana e le eventuali sanzioni.

In questo numero della Newsletter IATT, in collaborazione con Extero, ci occuperemo di ripercorrere alcune tra le principali criticità connesse agli adempimenti degli obblighi previsti dalle norme tributarie ed extratributarie la cui applicazione è demandata all’autorità doganale. 

Il Circuito Doganale di Controllo è lo strumento informatico in uso dall’Autorità che seleziona le dichiarazioni doganali da sottoporre a ulteriore verifica oltre a quella automatizzata, effettuata sul 100% delle dichiarazioni doganali, indicandone anche la tipologia (documentale, scanner, fisica, a posteriori). Attraverso tale procedura informatizzata, integrata dall’analisi dei rischi, vengono selezionate le operazioni doganali da sottoporre ai diversi livelli di controllo in base alle eventuali anomalie riscontrabili dagli elementi dell’accertamento: quantità e qualità, origine e valore. 

  • Quantità e qualità 

In ambito UE, la classificazione tariffaria delle merci – necessaria per definirne la qualità (nonché la quantità quale suo attributo), è effettuata sulla base del Regolamento (CEE) n. 2658/1987 così come aggiornato annualmente. Ove si esportino/importino prodotti e tecnologie soggetti a restrizioni all’esportazione/importazione (e.g. dual use o verso Paesi soggetti a sanzioni da parte dell’UE) l’operazione avrà più probabilità di essere sottoposta a un controllo in dogana. 

  • Origine  

Quando l’indicazione dell’origine è prevista all’interno di scambi commerciali con Paesi terzi con i quali l’Unione europea ha stretto accordi, l’origine è definita preferenziale e deve essere provata con la presentazione di idonei documenti (e.g. EUR 1, EUR-MED o registrazione REX). L’origine preferenziale garantisce – a determinate condizioni – esenzioni o agevolazioni daziarie, e prevede spesso criteri più restrittivi dell’origine non preferenziale. 

  • Valore  

Il valore doganale dei beni corrisponde al valore di transazione, “eventualmente adeguato”: in fase di dichiarazione doganale non deve semplicemente essere trascritto il valore indicato in fattura, ma occorre tenere conto degli elementi di costo che devono essere aggiunti e di quelli che devono essere sottratti. Nei casi in cui il valore non è conosciuto al momento dell’importazione (e.g. Royaltiestransfer pricing) è possibile ricorrere alla forfettizzazione del valore in dogana previa autorizzazione dell’autorità doganale e al ricorrere di determinate condizioni. 

Extero guida la crescita internazionale delle aziende con azioni concrete e verificabili, allargando le competenze anche all’ambito della compliance in ambito doganale ed export control. Contattateci per avere maggiori informazioni all’indirizzo email: g.perrotta@extero.it, o attraverso il seguente indirizzo web http://www.extero.it/contatti/